Ordinamento dello stato civile
Testo in vigore al
Art. 61
1. Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 59 e nei numeri 4 e 7 dell'art. 60 il dichiarante deve indicare e, ove occorre, documentare le circostanze per le quali crede di poterle fare.
Art. 62
1. L'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il giuramento prescritto nell'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
2. Se il giuramento deve essere prestato, a norma dell'art. 3 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, innanzi all'ufficiale dello stato civile, questi lo riceve nei termini stabiliti nello stesso articolo, previa ammonizione sulla importanza morale e religiosa dell'atto medesimo, e ne redige il processo verbale.
3. Il processo verbale di giuramento o quello che in copia sia stato trasmesso all'ufficiale dello stato civile, in conformita' di quanto e' pure stabilito nell'art. 3 sopra indicato o in altre disposizioni, deve essere menzionato nell'atto di trascrizione del decreto di concessione ed inserito nel volume degli allegati.
Art. 63
1. Oltre quanto e' prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, l'autorita' diplomatica o consolare, che ha ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali e' prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del Regno, deve immediatamente trasmetterne copia, per il tramite del ministero degli affari esteri, all'ufficio dello stato civile del comune nel quale la trascrizione deve avere luogo.
2. La trascrizione e' eseguita nei registri di cittadinanza del comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del Comune di nascita od infine, se il dichiarante e' nato e residente all'estero, in quelli del comune da lui indicato, o, in mancanza d'indicazione, in quelli di Roma.
Titolo V. Dei registri di nascita - degli atti di nascita degli atti di riconoscimento dei figli naturali:
Capo I. Dei registri di nascita.
Art. 64
1. Ciascuna delle due parti dei registri di nascita e' suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B.
Art. 65
1. Nella serie A della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite, comprese quelle di cui agli articoli 69 e 74.
2. Nella serie B della stessa parte prima si ricevono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'art. 68.
Art. 66
1. Nella serie A della parte seconda, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono per intero gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ebbe luogo occasionalmente.
2. Nella serie B della stessa parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
1) gli atti delle nascite avvenute in viaggio per aria e che si denunziano nel Regno;
2) i processi verbali di cui all'art. 75 relativi alla consegna di bambini trovati;
3) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma della prima parte dell'art.
84.
3. Nella stessa serie B della parte seconda si trascrivono:
1) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
2) gli atti di nascita ricevuti durante viaggi per mare o per ferrovia;
3) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
4) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'art. 77;
5) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
6) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati al n. 3 del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di matrimonio;
7) le sentenze dichiarative di nullita' del riconoscimento di filiazione naturale dopo che sono passate in giudicato;
8) le dichiarazioni giudiziali di paternita' o di maternita' di cui all'art. 85 dopo che sono passate in giudicato;
9) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
10) i provvedimenti di dichiarazione, di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
11) i provvedimenti di riconoscimento, di concessione, di sospensione, di perdita di titoli di nobilta', e di predicato, nonche' quelli di decadenza dal diritto di succedervi;
12) le sentenze di rettificazione e quelle di cui negli articoli 68 e 69.
4. Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 6, quando si tratta di riconoscimento di figli adulterini preveduti nell'art. 250, comma terzo, del primo libro del codice civile, si trascrive il solo decreto reale che ammette il riconoscimento.
Capo II. Degli atti di nascita - Degli atti di riconoscimento dei figli naturali.
Art. 67
1. La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.
2. Se il bambino non gli e' presentato, l'ufficiale dello stato civile deve altrimenti accertarsi della verita' della nascita e puo' anche, quando lo reputa necessario, esigere la presentazione del neonato.
3. Nell'atto di nascita si fa menzione della presentazione del neonato o degli altri modi di accertamento della nascita.
Art. 68
1. Se la dichiarazione e' fatta dopo dieci giorni dalla nascita, l'ufficiale dello stato civile la inserisce nella serie B della parte prima dei registri di nascita; ma l'atto cosi' formato non acquista efficacia e non se ne puo' rilasciare estratto o certificato se non dopo che e' stato dichiarato valido dal tribunale con il procedimento della rettificazione.
2. L'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto una tardiva dichiarazione di nascita deve farne, ad ogni effetto, immediato rapporto al procuratore del Re e, quando gli perviene la sentenza del tribunale che provvede sulla dichiarazione stessa, ne fa annotazione in margine all'atto relativo.
Art. 69
1. L'ufficiale dello stato civile, quando e' a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne fa immediato rapporto al procuratore del Re. Egli forma l'atto di nascita soltanto in base a sentenza del tribunale data con il procedimento della rettificazione; della sentenza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.
Art. 70
1. La dichiarazione di nascita e' fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; in mancanza, dal medico o dalla levatrice o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.
2. La dichiarazione puo' anche essere fatta dalla madre o da un suo procuratore speciale.
3. L'atto relativo e' steso immediatamente dopo la dichiarazione.
4. Il dichiarante, quando non e' il medico o la levatrice, deve esibire il certificato sanitario, di cui all'art. 18, comma secondo, del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.
Art. 71
1. L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli e' dato.
2. Se il parto e' plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
3. Se il dichiarante non da' un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.
4. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.
Art. 72
1. E' vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi, ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di localita' o in generale denominazioni geografiche e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri.5
2. I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza.
3. Ai figli, di cui non sono conosciuti i genitori, e' vietato altresi' di imporre nomi o cognomi che possono rivelare l'origine illegittima, ovvero cognomi stranieri, di importanza storica, appartenenti a famiglie illustri o note comunque nel luogo in cui l'atto di nascita e' formato, iscritti nell'elenco ufficiale della nobilta' italiana, o cognomi preceduti da particelle nobiliari, predicati o appellativi.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma primo, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e se il dichiarante persiste nella sua determinazione, impone egli stesso il nome al bambino.
5. Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile, che impone il nome ovvero il cognome al bambino ai sensi di questo articolo e dell'articolo precedente, il procuratore del Re e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.
Art. 73
1. Se la nascita e' da unione legittima, nell'atto relativo, oltre le indicazioni di cui all'art. 71, si devono enunciare il nome e cognome, l'eta', la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione e la residenza del padre e della madre.
2. Se la nascita e' da unione illegittima, le enunciazioni sopra indicate dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, o che hanno fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati, ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 83, comma primo, parte prima.
Art. 74
1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non e' vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino e' nato morto o e' morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere coni-provate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico.
2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa cio' risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.
Art. 75
1. Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento e' avvenuto.
2. Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'eta' apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso e consegnato.
3. I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino e' stato trovato o e' nato.
4. Nei casi predetti, nonche' nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile.
Art. 76
1. Quando il bambino trovato o figlio di genitori non conosciuti e' affidato ad un istituto, l'ufficiale dello stato civile indica rispettivamente nel processo verbale di consegna o nell'atto di nascita anche l'istituto a cui il bambino e' mandato, e rilascia alla persona all'uopo incaricata copia di detti atti, da consegnare al direttore dell'istituto insieme con il bambino e con gli oggetti e contrassegni presso di lui ritrovati. Del ricevimento del bambino il direttore redige nei registri dell'istituto processo verbale, nel quale trascrive pure la copia degli atti suindicati.
Art. 77
1. Quando un bambino e' consegnato ad un istituto, il direttore, per mezzo di uno dei suoi impiegati di cio' incaricato, deve darne comunicazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale l'istituto si trova, indicando il giorno e l'ora in cui e' stato ricevuto il bambino, il sesso, l'eta' apparente e gli oggetti rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre indicare il nome e il cognome dati al bambino e il numero d'ordine di iscrizione nei registri.
2. Tale comunicazione e' trascritta nel registro degli atti di nascita.
Art. 78
1. Nel caso di nascita di un bambino fuori del comune, in cui i genitori hanno la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'atto, o che lo ha trascritto nel caso di cui all'art. 81, ne trasmette entro dieci giorni copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei genitori, affinche' sia trascritta nei registri con la indicazione della data in cui la copia e' pervenuta.
Art. 79
1. Se la nascita avviene durante un viaggio per mare l'atto relativo deve formarsi entro ventiquattro ore dalla nascita a cura del commissario di marina, se si tratta di nave della regia marina, e a cura del comandante, se si tratta di nave mercantile, osservate rispettivamente le norme del regolamento per il servizio di bordo delle regie navi e quelle del codice e del regolamento per la marina mercantile.
Art. 80
1. Nel primo porto in cui approda la nave, se esso e' in paese estero e vi risiede una regia autorita' consolare, il commissario di marina e il comandante sono tenuti a depositare presso la stessa autorita' copia autentica degli atti di nascita che hanno redatto. Se il porto e' nel Regno, il commissario di marina e' tenuto a depositare gli atti originali presso l'autorita' militare marittima e il comandante della nave mercantile deve depositare le copie autentiche presso l'autorita' marittima portuale; le dette autorita' marittime provvedono a termini dell'art. 52.
Art. 81
1. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige apposito verbale con le indicazioni
prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio.
2. Il capo della stazione trasmette, entro ventiquattro ore, il verbale all'ufficiale dello stato civile del luogo, che lo trascrive nei registri delle nascite.