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REGOLAMENTO (CE) N. 800/1999 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/962, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro3, in particolare gli articoli 3 e 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/985, è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche, e opportuno procedere, per motivi di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico, il diritto alla restituzione è in linea di massima acquisito nel momento in cui i prodotti escono dal mercato comunitario; che, se il tasso di restituzione è differenziato in base alla destinazione dei prodotti, il diritto alla restituzione è vincolato all'importazione in un paese terzo;

considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell "Uruguay Round" prevede che la concessione della restituzione venga di norma subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione stessa; che, tuttavia, le consegne effettuate all'interno della Comunità e destinate alle organizzazioni internazionali, alle forze armate e all'approvvigionamento, nonché le esportazioni in quantitativi ridotti, presentano un carattere specifico e un'importanza economica minore; che, per questi motivi, è stato previsto un regime specifico senza titoli di esportazione inteso, da un lato, ad agevolare le operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico amministrativo per gli operatori economici e le amministrazioni competenti;

considerando che il giorno dell'esportazione deve essere il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione; che tale atto è destinato, in particolare, a richiamare l'attenzione delle autorità doganali sul fatto che l'operazione di cui trattasi è sovvenzionata con fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai pertinenti controlli; che, al momento dell'accettazione dell'atto, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro effettiva esportazione; che la data in questione serve di riferimento per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato;

considerando che, nel caso di spedizioni alla rinfusa o in unità non standardizzate, si ammette che la massa netta esatta dei prodotti possa essere nota solo dopo il carico del mezzo di trasporto; che, per tale ragione, è opportuno che nella dichiarazione di esportazione la massa venga indicata a titolo provvisorio;

considerando che, per consentire la corretta applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/947, è opportuno prevedere che la concordanza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti agricoli venga verificata al momento del carico del container, dell'autocarro, della nave o di altri analoghi contenitori;

considerando che, in caso di reiterate esportazioni di piccoli quantitativi di prodotti, e necessario prevedere una procedura semplificata per quanto riguarda il giorno da considerare per la determinazione del tasso di restituzione;

considerando che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione la data di uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario;

considerando che può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di sessanta giorni successivo all'accettazione della dichiarazione di esportazione ed anteriormente all'uscita dal territorio doganale della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione; che una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti; che, al fine di rispettare tale condizione, è opportuno prevedere che il congelamento possa essere effettuato durante il suddetto periodo;

considerando che le autorità competenti devono accertare che i prodotti che escono dalla Comunità o che sono consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto delle formalità doganali d'esportazione; che a tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare, attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli da 471 a 495 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario8, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/19999; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo T5, qualora si applichi il regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità;

considerando che, talvolta, determinati prodotti esportati con domanda di restituzione e che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, vi fanno ritorno per operazioni di trasbordo o di transito prima di giungere alla loro destinazione finale al di fuori di tale territorio; che il ritorno nel territorio doganale comunitario può anche avvenire per motivi non dovuti a necessità del trasporto, in particolare a scopo di speculazione; che, in tali casi, non è garantito il rispetto del termine di sessanta giorni entro il quale i prodotti devono lasciare come tali il territorio doganale della Comunità; che è necessario, per evitare tali situazioni, definire con precisione le condizioni alle quali i prodotti possono rientrare nel territorio doganale comunitario;

considerando che soltanto i prodotti in libera pratica e, eventualmente, originari della Comunità, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni di cui sopra, o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perche possa essere accordata la restituzione o la pertinente parte della restituzione; che, per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente;

considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario10, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio11, definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, per la concessione della restituzione all'esportazione, sono considerati di origine comunitaria soltanto i prodotti ottenuti interamente nella Comunità o che vi hanno subito una trasformazione sostanziale; che è opportuno, ai fini di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, precisare che alcuni miscugli di prodotti non soddisfano le condizioni per la restituzione;

considerando che il tasso di restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto; che, per alcuni miscugli, assortimenti e prodotti misti, tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato; che occorre quindi adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli, assortimenti e prodotti misti;

considerando che, se il tasso di restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti; che obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa in materia di presentazione delle prove;

considerando che, se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria; che è opportuno considerare tale situazione come una differenziazione della restituzione, qualora il tasso di restituzione applicabile il giorno dell'esportazione sia inferiore a quello applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente adattato al giorno dell'esportazione;

considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti esportati, dev'essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo; che l'espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all'importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato; che, tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori, è opportuno ammettere la presentazione dei documenti doganali di importazione che forniscono la garanzia dell'arrivo a destinazione dei prodotti esportati, ostacolando il meno possibile gli scambi;

considerando che, per rendere più agevole agli esportatori comunitari l'ottenimento della prova di arrivo a destinazione, occorre prevedere che società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciute dagli Stati membri rilascino attestati di arrivo a destinazione per i prodotti agricoli esportati dalla Comunità con una restituzione differenziata; che per il riconoscimento di tali società gli Stati membri, i quali hanno competenza in materia, decidono caso per caso, attenendosi ad alcuni orientamenti esistenti; che è opportuno chiarire la situazione e precisare i principali orientamenti nel regolamento;

considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piano di parità con le altre esportazioni, e d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata una parte della restituzione, calcolata segnatamente in funzione del tasso di restituzione più basso;

considerando che per le restituzioni differenziate, qualora si sia avuto un cambiamento di destinazione, la restituzione da versare è quella relativa alla destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile a quella prefissata; che, al fine di evitare il ricorso abusivo e sistematico alla fissazione anticipata relativa alle destinazioni con i tassi di restituzione più elevati, è opportuno introdurre una forma di penalizzazione nel caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata; che questa disposizione comporta delle conseguenze sul calcolo della parte di restituzione che può essere versata all'atto della presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, in alcuni casi, è opportuno applicare ai prodotti reimportati il criterio della trasformazione o lavorazione sostanziale previsto all'articolo 24, per valutare se i prodotti precedentemente esportati sono giunti a destinazione;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo a dirottamenti di traffico; che, al fine di evitare questi ultimi, è opportuno subordinare il pagamento della restituzione per le esportazioni di cui trattasi, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale; che inoltre, in alcuni casi, il pagamento della restituzione può essere subordinato alla condizione che il prodotto sia stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo importatore o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale;

considerando che, se il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale, la restituzione è considerata indebita; che è opportuno lasciare all'esportatore la facoltà di dimostrare che le condizioni economiche in cui è stata effettuata l'esportazione erano tali da consentire la realizzazione di una transazione in un contesto normale;

considerando che il finanziamento comunitario delle esportazioni non è giustificato se si constata che l'operazione di esportazione non costituisce una normale transazione commerciale, in quanto priva di reale finalità economica, e che è stata posta in essere soltanto per conseguire un vantaggio economico a spese della Comunità;

considerando che occorre evitare che siano finanziate con fondi comunitari operazioni economiche non corrispondenti allo scopo del regime delle restituzioni all'esportazione; che c'è il rischio che siano attuate simili operazioni per prodotti che, dopo aver beneficiato di restituzioni all'esportazione, verrebbero reimportati nella Comunità senza aver formato oggetto di una lavorazione o trasformazione sostanziale in un paese terzo e che, all'atto della reimportazione, beneficerebbero di un'esenzione parziale o totale dal dazio applicabile, in virtù di un accordo preferenziale o di una decisione del Consiglio; che, per limitare i vincoli per gli esportatori, è opportuno applicare le pertinenti misure ai prodotti più sensibili;

considerando che, per ridurre l'incertezza degli esportatori, è opportuno esentare dalle misure concernenti il rimborso delle restituzioni i prodotti reimportati nella Comunità dopo più di due anni dal giorno dell'esportazione;

considerando che è necessario, da un lato, offrire agli Stati membri la possibilità di non concedere o di recuperare la restituzione nei casi flagranti in cui sia stato constatato che l'operazione non corrisponde alla finalità del regime delle restituzioni all'esportazione e, dall'altro, evitare oneri eccessivi per le amministrazioni nazionali obbligandole ad una verifica sistematica di tutte le importazioni;

considerando che è d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere immessi in commercio in condizioni normali sul territorio della Comunità; che bisogna tuttavia tener conto dei vincoli particolari derivanti dalle norme vigenti nei paesi terzi destinatari;

considerando che alcuni prodotti possono perdere il diritto alla restituzione se cessano di essere di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all'esportazione;

considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione a garanzia del rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata;

considerando che l'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato; che nella somma da rimborsare deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non è dovuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio12, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/8313, stabilisce le norme generali concernenti il pagamento, prima dell'esportazione, di una somma pari all'importo delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 565/80, per determinare il tasso di restituzione e gli eventuali aggiustamenti del tasso di restituzione applicabile, si prende in considerazione il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale;

considerando che, conseguentemente, è opportuno che la data da prendere in considerazione sia quella del giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione nella quale l'interessato esprime l'intenzione di sottoporre i prodotti o le merci al regime previsto dall'articolo 4 o dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e di esportarli dopo averli trasformati o immagazzinati beneficiando di una restituzione; che in tale dichiarazione devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della restituzione;

considerando che il pagamento delle restituzioni prima della trasformazione ha lo scopo di porre i prodotti comunitari su un piano di parità con i prodotti importati dai paesi terzi, destinati alla trasformazione ed alla riesportazione;

considerando che i metodi di produzione dei prodotti trasformati e le relative procedure di controllo richiedono una certa flessibilità; che l'articolo 115 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede un sistema di equivalenza nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;

considerando che, ai fini di una migliore gestione delle capacità di magazzinaggio esistenti, è opportuno prevedere un sistema nel cui ambito sia possibile autorizzare l'equivalenza per prodotti di base o prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa, destinati ad essere esportati previa trasformazione;

considerando che i prodotti non ammessi al beneficio delle restituzioni non possono essere considerati prodotti equivalenti;

considerando che dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dell'intervento14, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/9615, si desume che i prodotti d'intervento devono raggiungere la destinazione prevista; che ne consegue che tali prodotti non possono essere sostituiti da prodotti equivalenti;

considerando che i prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo; che detto periodo deve essere stabilito tenendo conto del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata;

considerando che, in caso di immagazzinamento precedente l'esportazione, è opportuno limitarsi alle manipolazioni atte ad assicurare la conservazione, nello stato in cui si trovano, dei prodotti o delle merci in causa; che, per chiarire la situazione, occorre prevedere che tali manipolazioni non abbiano alcun effetto sulla restituzione da applicare;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, un importo pari alla restituzione all'esportazione viene pagato non appena i prodotti o le merci sono sottoposti al regime di deposito doganale o di, zona franca; che, una volta accettata la dichiarazione di pagamento, è opportuno permettere il trasporto dei prodotti o delle merci a destinazione di uno Stato membro diverso da quello in cui sarà effettuato il pagamento, per esservi immagazzinati e successivamente esportati; che è necessario disporre che i prodotti o le merci siano scortati da un esemplare di controllo T5, in modo da comprovarne l'uscita dalla Comunità; che, per evitare il rischio di un doppio pagamento, è necessario completare la dichiarazione di esportazione con alcune diciture intese ad informare l'organismo pagatore dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione del fatto che la procedura di pagamento della restituzione è già stata avviata;

considerando che, in caso di superamento dei termini previsti per l'esportazione o per la presentazione delle prove richieste per ottenere il versamento della restituzione, quest'ultima non è erogata; che occorre adottare misure corrispondenti a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli16, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/9317;

considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni beneficiano, al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi, di una franchigia sui dazi all'importazione; che, se questi sbocchi rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l'approvvigionamento di navi e aeromobili;

considerando che, nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate, è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso di restituzione;

considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per l'approvvigionamento, sono utilizzati per essere consumati a bordo; che questi prodotti consumati tal quali o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti tal quali; che, tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo; che, a fini di armonizzazione, occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una preparazione a bordo di navi;

considerando che l'attività commerciale relativa all'approvvigionamento di navi o aeromobili ha un carattere del tutto particolare che giustifica un regime speciale di anticipo della restituzione; che i prodotti e le merci consegnati ai depositi di approvvigionamento devono essere successivamente forniti a scopi di approvvigionamento; che, agli effetti del diritto alla restituzione, la consegna a tali depositi non può essere assimilata a un'esportazione definitiva;

considerando che, se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito; che è quindi opportuno prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio;

considerando che, per salvaguardare la competitività delle merci comunitarie fornite alle piattaforme operanti in determinate zone situate in prossimità di Stati membri, si deve praticare lo stesso tasso di restituzione applicato per gli approvvigionamenti nella Comunità; che, per qualsiasi consegna avente una destinazione specifica, l'applicazione di un tasso di restituzione superiore a quello minimo non è in alcun modo giustificabile, a meno che vengano fornite prove sufficienti dell'arrivo a destinazione delle merci; che le consegne a scopi di approvvigionamento effettuate a piattaforme operanti in zone marittime remote costituiscono necessariamente operazioni specializzate, tali da giustificare la possibilità di effettuare controlli sufficienti delle consegne stesse; che, a condizione che siano predisposte misure di controllo adeguate, appare opportuno applicare a tali consegne il tasso di restituzione vigente per gli approvvigionamenti nella Comunità; che è possibile prevedere una procedura semplificata per le consegne di minore importanza; che, tenuto conto del fatto che l'estensione delle acque territoriali varia da 3 a 12 miglia a seconda degli Stati membri, appare opportuno assimilare alle esportazioni le consegne a tutte le piattaforme ubicate oltre il limite delle 3 miglia;

considerando che, se una nave da guerra appartenente ad uno Stato membro viene rifornita in alto mare da una nave ausiliaria basata in un porto della Comunità, tale consegna può essere certificata da un'autorità ufficiale; che è d'uopo praticare per codeste consegne lo stesso tasso di restituzione vigente per le operazioni di approvvigionamento eseguite in un porto della Comunità;

considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;

considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniere diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a seconda del tipo di consegna;

considerando che l'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non consente di considerare l'isola di Helgoland come una destinazione che dia diritto a restituzioni; che è opportuno agevolare il consumo di prodotti agricoli della Comunità nell'isola di Helgoland e che occorre adottare i provvedimenti necessari al riguardo;

considerando che, dall'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale fra la Comunità e San Marino18, il territorio di tale Stato non fa più parte del territorio doganale della Comunità; che dagli articoli 1, 5 e 7 dell'accordo predetto risulta che i prezzi dei prodotti agricoli sono al medesimo livello di quelli praticati all'interno dell'unione doganale e che, pertanto, non vi sono giustificazioni economiche per concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli comunitari spediti verso San Marino;

considerando che, se una decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, da prendersi in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione; che è pertanto necessario prevedere disposizioni particolari;

considerando che, generalmente, le forze armate di stanza in un paese terzo e non appartenenti a tale paese, le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo si approvvigionano in franchigia da oneri all'importazione; che appare possibile adottare, per le forze armate di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, per le organizzazioni internazionali di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri e per le rappresentanze diplomatiche, misure specifiche che prevedano che la prova dell'importazione sia fornita mediante un documento apposito;

considerando che è opportuno prevedere che la restituzione sia versata dallo Stato membro sul cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione;

considerando che esiste la possibilità che, in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore, l'esemplare di controllo TS non possa essere presentato, nonostante il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità o abbia raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non sia stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore;

considerando che il termine per l'esecuzione del pagamento delle restituzioni all'esportazione varia da uno Stato membro all'altro; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno stabilire un termine finale uniforme per il pagamento delle restituzioni all'esportazione da parte degli organismi pagatori;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e possono rappresentare un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni;

considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che, ai fini della lotta contro le irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio comunitario, e alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in determinati casi, in particolare se vi è errore manifesto accertato dalla competente autorità, ed infliggere sanzioni più severe in caso di dolo; considerando che queste misure sono necessarie e devono essere proporzionate e sufficientemente dissuasive ed uniformemente applicate in tutti gli Stati membri;

considerando che, al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, in materia di restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, precisando le modalità del pagamento; che, per meglio tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è opportuno prevedere segnatamente che, in caso di cessione del diritto alla restituzione, tale obbligo viene esteso al cessionario; che gli importi recuperati, gli interessi e gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate debbono essere accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune19, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/9520;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento per quanto concerne il recupero degli importi indebitamente pagati, è opportuno fissare le condizioni in cui è possibile valersi di tale principio, fermo restando il trattamento degli importi indebitamente pagati previsto, in particolare, agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che l'esportatore deve essere responsabile, in particolare, degli atti posti da terzi che permettono di ottenere in modo indebito dei documenti necessari per il pagamento delle restituzioni;

considerando che i comitati di gestione interessati non si sono pronunciati entro il termine impartito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione disciplinato dalle disposizioni seguenti:

articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio21 (grassi),

articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio22 (latte e prodotti lattiero-caseari),

articolo 13 del regolamento (CE.E) n. 805/68 del Consiglio23 (carni bovine),

articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio24 (carni suine),

articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio25 (uova),

articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio26 (pollame),

articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio27 (zucchero, isoglucosio, sciroppo d'inulina),

articoli 55 e 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio28 (prodotti vitivinicoli),

articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio30 (ortofrutticoli),

articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio31 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).

Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

  1. a)

    «prodotti»: i prodotti di cui all'articolo 1 e le merci;

    «prodotti di base»: i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci; le merci destinate all'esportazione previa trasformazione sono parimenti considerate prodotti di base;

    «prodotti trasformati»: i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e ai quali si applichi una restituzione all'esportazione;

    «merci»: le merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione32;

  2. b) «dazi all'importazione»: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché le altre tasse all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici degli scambi relativi a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  3. c) «Stato membro d'esportazione»: lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione;

  4. d) «fissazione anticipata della restituzione»: la fissazione del tasso della restituzione il giorno in cui viene presentata la domanda di titolo di esportazione o di fissazione anticipata; tale tasso viene eventualmente adeguato in base alle maggiorazioni mensili o ai correttivi applicabili;

  5. e) «restituzione differenziata»:

    la fissazione di più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione, oppure

    la fissazione di uno o più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione e l'assenza di fissazione di una restituzione per uno o più paesi terzi;

  6. f) «parte differenziata della restituzione»: la parte della restituzione che corrisponde alla restituzione totale diminuita della restituzione pagata o da pagare a fronte della prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, conformemente all'articolo 18;

  7. g) «esportazione»: l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, seguito dall'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità;

  8. h) «esemplare di controllo T5»: il documento di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93;

  9. i) «esportatore»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione; qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione; l'esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall'esportatore ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei rapporti di diritto privato tra operatori economici, salvo disposizioni specifiche adottate nell'ambito di alcune organizzazioni comuni di mercato;

  10. j) «anticipo sulla restituzione»: il pagamento di un importo, al massimo pari a quello della restituzione all'esportazione, sin dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

  11. l) «tasso di restituzione determinato nell'ambito di una gara»: l'importo della restituzione offerto dall'esportatore e accettato mediante procedura di gara;

  12. m) «territorio doganale della Comunità»: i territori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

  13. n) «nomenclatura delle restituzioni»: la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione33;

  14. o) «titolo di esportazione»: il documento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione34.

  15. p) «zona di restituzione distante»: tutte le destinazioni alle quali si applica la stessa parte differenziata della restituzione, diversa da zero, per un determinato prodotto, fatte salve le destinazioni escluse per il suddetto prodotto che figurano nell’allegato XI;

  16. q) «paese senza porto»: un paese terzo che non dispone di un porto marittimo e che utilizza il porto marittimo di un altro paese terzo.

2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate nell'ambito di una procedura di gara sono restituzioni fissate in anticipo.

3. Se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta.

Titolo II. Esportazioni verso i paesi terzi

Capo 1. Diritto alla restituzione

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 3

Salvo il disposto degli articoli 18, 20 e 21 del presente regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio35, il diritto alla restituzione si costituisce nei momenti seguenti:

all'atto dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico;

all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato.

Art. 4

1.

Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci.

Tuttavia, non è richiesto alcun titolo per ottenere una restituzione nei casi seguenti:

quando le quantità esportate per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali alle quantità indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000,

nei casi di cui agli articoli 6, 36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1,

per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

2.

In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto corrispondente a un codice a dodici cifre, salvo quello indicato nella casella 16, se i due prodotti appartengono:

alla stessa categoria, ai sensi dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, oppure

allo stesso gruppo di prodotti, a condizione che i gruppi di prodotti siano stati all'uopo determinati secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato.

Nei casi di cui al primo comma si applicano le condizioni seguenti:

qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia pari o superiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, si applica quest'ultimo tasso;

qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia inferiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, l'importo della restituzione da versare si ottiene applicando il tasso corrispondente al prodotto effettivo, diminuito, salvo in casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione per il prodotto indicato nella casella 16 del titolo e la restituzione per il prodotto effettivo.

Qualora si applichino le disposizioni di cui al secondo trattino del secondo comma e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), la restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi è ridotta della differenza tra la restituzione concernente il prodotto e la destinazione indicati nel titolo e la stessa restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 e dell'articolo 51 si applichino alla stessa unica operazione di esportazione, l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è diminuito dell'importo della sanzione di cui all'articolo 51.

Art. 5

1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire:

  1. a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;

  2. b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo;

  3. c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

4. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

  1. a) per i prodotti:

    la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione;

    la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

  2. b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94.

5. Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92 fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

6.

In deroga all'articolo 282, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'autorizzazione della dichiarazione semplificata d'esportazione può essere previsto che detta dichiarazione rechi una stima della massa netta dei prodotti qualora, nel caso di prodotti esportati alla rinfusa o in unità non standardizzate, quest'ultima possa essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto.

La dichiarazione complementare recante l'esatta indicazione della massa netta viene depositata a conclusione delle operazioni di carico. Essa viene accompagnata da prove documentali che certifichino l'esatta massa netta caricata.

Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110 % della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90 % della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10 % della differenza tra la restituzione corrispondente al 90 % della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prava, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati.

Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate.

7.

Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve

  1. a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;

  2. b) dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime; le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso.

Può essere considerato come luogo di carico per il trasporto di prodotti destinati all'esportazione:

se caricati in container, il luogo in cui i prodotti saranno caricati nei container,

se caricati alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni, in scatole, in bottiglie, ecc., non caricati in container, il luogo di caricamento del mezzo di trasporto su cui i prodotti usciranno dal territorio doganale della Comunità.

Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui alla lettera b).

Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

Se, per motivi di organizzazione amministrativa o per altri motivi debitamente giustificati, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esportazione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CEE) n. 386/90, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia, non è obbligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuarne un controllo fisico esauriente.

8. Le merci per le quali è richiesta una restituzione all’esportazione devono essere sigillate dall’ufficio doganale di esportazione o sotto il suo controllo. L’articolo 340 bis e l’articolo 357, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano mutatis mutandis.

Art. 6

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando i quantitativi esportati non superano 5000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata negli altri settori e tali esportazioni vengano reiterate, lo Stato membro può autorizzare che sia preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per la determinazione del relativo tasso di restituzione, oppure per la determinazione degli eventuali adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata della restituzione.

Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una procedura di gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese dell'esportazione.

L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può ricorrere alla procedura normale per i quantitativi di cui al primo comma.

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione36.

Art. 7

1.

Salvo il disposto degli articoli 14 e 20, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tali il territorio doganale della Comunità, entro il termine di sessanta giorni da tale accettazione.

Tuttavia, i quantitativi di prodotti prelevati quali campioni durante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non più resi, sono considerati non rimossi dalla massa netta dei prodotti dai quali sono stati prelevati.

2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) si considerano usciti dal territorio doganale della Comunità.

3.

La congelazione non preclude la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Lo stesso vale per il riconfezionamento, purché questo non implichi un cambiamento della sottovoce della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti o del codice della nomenclatura combinata per la merce. Il riconfezionamento può essere effettuato esclusivamente previo accordo delle autorità doganali.

In caso di riconfezionamento, nell'esemplare di controllo T5 vengono apposte le pertinenti annotazioni.

L'apposizione o il cambiamento di etichette può essere autorizzato alle stesse condizioni previste per il riconfezionamento di cui al secondo e terzo comma.

4. Qualora il termine di cui al paragrafo 1 non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro d'esportazione può prorogarlo, su domanda dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria in relazione alla circostanza invocata.

Art. 8

Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro d'esportazione, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T5.

Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

Qualora vengano chieste restituzioni, la casella 107 reca una delle diciture di cui all’allegato XII.

Art. 9

1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni speciali:

  1. a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, tali prodotti possono permanere, in occasione di un trasbordo, in uno o più altri porti situati nel medesimo Stato membro o in un altro Stato membro per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

  2. b) il pagamento della restituzione è subordinato:

    alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità; oppure

    alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a). Detta prova comprende segnatamente il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire dal primo porto in cui i documenti di cui alla lettera a) sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti sono destinati ad essere scaricati.

    Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono soggette a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In tal caso, sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino. Se l'esportazione è eseguita per mezzo di una nave che svolge servizio di linea diretto verso un porto di un paese terzo e senza scalo in un altro porto della Comunità, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata ai fini dell'applicazione del primo trattino;

  3. c) In luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità. In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle diciture riportate nell'allegato I bis. L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore.

  4. d) qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.

2. In caso di esportazione mediante trasporto su strada, per via navigabile interna o per ferrovia, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, i prodotti possono tornare in detto territorio unicamente per operazioni di transito, per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno definitivamente lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

  2. b) l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In caso di controlli, sono richiesti i documenti di trasporto sino al paese terzo ove i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati. Qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7. In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonche del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.

3. In caso di esportazione per via aerea, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità sono vidimati dalle autorità competenti unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità;

  2. b) Qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7. In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui al primo comma, la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato;

  3. c) l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;

  4. d) il termine di ventotto giorni di cui alla lettera b) non si applica quando i prodotti hanno lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni.

Art. 10

1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: «Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori».

3.

L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato quanto segue:

la restituzione già pagata è stata rimborsata, oppure

i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perché essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini stabiliti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

4.

Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga sottoposto, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è stato sottoposto a uno dei regimi suddetti inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato I ter.

In caso di modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

5.

Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato I quater.

In caso di modificazione del contratto di trasporto combinato strada-ferrovia a seguito della quale un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori della Comunità termini all'interno di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto così modificato solo previo accordo dell'ufficio doganale di partenza; in tal caso, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

Art. 11

1.

La restituzione è concessa soltanto per i prodotti seguenti, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi,

originari della Comunità e in libera pratica stessa, oppure

in libera pratica nella Comunità, oppure

in libera pratica nella Comunità, ma con una restituzione limitata all'importo dei diritti riscossi al momento della loro importazione.

I regolamenti relativi alle singole organizzazioni comuni di mercato determinano la situazione in cui viene a trovarsi ciascun prodotto con riguardo alle disposizioni del primo comma.

2.

Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla quale è definita al secondo e terzo comma, conformemente alle regole comunitarie in vigore.

Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sono avvenute nella Comunità conformemente agli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Salvo il disposto del paragrafo 5, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti dalle seguenti materie:

materie originarie della Comunità e

materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 1 e importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde a una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi.

4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono verificate con le stesse modalità con cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione di esportazione.

5.

All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa e richiesta sono conformi al disposto del paragrafo 1.

La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 e non si trovano più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni relative a quanto segue:

i prodotti di base del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;

gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701, il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, l'isoglucosio dei codici NC 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 e gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 17026095, 17029099 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96;

i prodotti del settore lattiero-caseario, nonche del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC 04021091-99, 040229, 040299, 04031031-39, 04039031-39, 04039061-69, 04041026-38, 04041072-84 e 04049081-89, nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 040630, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,

i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC da 23091011 a 70 e da 23099031 a 70 e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92;

i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC 23091011-70, 23099031-70 e menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Art. 12

1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo:

  1. a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;

  2. b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.

2. Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.

Art. 13

Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti da apportare allo stesso si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso di restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero.

Sezione 2. Restituzione differenziata

Art. 14

1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 15

1.

Entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, i prodotti

  1. a) devono essere stati importati come tali nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, o

  2. b) devono essere stati scaricati come tali in una zona di restituzione distante per la quale la restituzione si applichi conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2.

Termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni previste all’articolo 49.

2.

Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l’avvenuta trasformazione.

Tuttavia possono essere effettuate prima dell’importazione le seguenti manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti, senza che ciò pregiudichi la conformità alle disposizioni del paragrafo 1:

  1. a) inventario;

  2. b) apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

  3. c) modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

  4. d) imballaggio, disimballaggio, cambio d’imballaggio o riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

  5. e) ventilazione;

  6. f) refrigerazione;

  7. g) congelamento.

Inoltre un prodotto è considerato importato come tale se è stato trasformato prima dell’importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui sono stati importati tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa.

3. Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione nei paesi terzi.

4. La parte differenziata della restituzione è pagata con riferimento alla massa dei prodotti sottoposti alle formalità doganali di importazione nel paese terzo; tuttavia, non viene tenuto conto delle variazioni di massa verificatesi durante il trasporto per cause naturali e riconosciute dalle autorità competenti o a seguito del prelievo di campioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.