Sez. 1, Sentenza n. 27385 del 12/12/2005 (Rv. 587155 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA | Sussistenza - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA
Il requisito dell'indicazione della procura al difensore (se conferita con atto separato), prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve ritenersi sussistente anche quando il ricorso, indicando detta procura, non menzioni tutti i dati occorrenti alla sua identificazione, in considerazione della possibilità di colmare tale lacuna alla stregua dell'atto con cui la procura medesima è stata rilasciata, sempre che tempestivamente depositato assieme al ricorso, in modo da consentire alla controparte, attraverso il successivo controllo in cancelleria, di individuare siffatta procura e di verificarne l'anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso stesso. Pertanto, il ricorso che non rechi nella sua intestazione alcuno specifico riferimento alla "procura in atti", genericamente indicata - che, peraltro, non sia rinvenibile in atti - è inammissibile, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, atteso che tale ammissione, pur essendo efficace per tutti i gradi del giudizio, non esclude la necessità del conferimento della procura al difensore designato, poiché solo siffatta procura vale ad attribuire a quest'ultimo i poteri di rappresentanza in giudizio, sicché, in mancanza, l'atto processuale sottoscritto da detto difensore si considera a tutti gli effetti come atto proveniente da difensore senza procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)