Sez. 5, Sentenza n. 10661 del 07/07/2003 (Rv. 564856 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazioni integrative ex artt. 49 e 50 della legge n. 413 del 1991 - Maggiore imposta dovuta - Versamento - Rateizzazione - Interessi del 9 per cento ex art. 51 della legge citata - Applicazione - Criterio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 51, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, là dove, in ordine alle dichiarazioni integrative di cui agli artt. 49 e 50 della legge medesima, dispone che l'ammontare della maggiore imposta dovuta, se superiore a lire 3.000.000, può essere versato, "con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento", in tre rate di uguale importo alle scadenze ivi indicate, va interpretato nel senso che - non diversamente da quanto prevede, con formulazione sostanzialmente identica, l'art. 45, comma secondo, della stessa legge n. 413 del 1991 - tutte le rate debbano essere di ammontare pari ad un terzo della maggiore imposta e, quindi, tra loro uguali solo per la quota capitale, salvo differenziarsi per gli interessi del 9 per cento, gravanti soltanto sulle ultime due rate (e non già nel senso che ciascuna delle rate debba essere in assoluto uguale alle altre per effetto della divisione per tre della maggiore imposta, previamente aumentata del 9 per cento).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)