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Sez. 3, Sentenza n. 468 del 22/02/1971 (Rv. 350084 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350084-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI.*

Nei giudizi di risarcimento dei danni, nei quali venga in qualsiasi modo prospettata la sussistenza di un nesso di causalita fra il comportamento colposo del danneggiato e la produzione dell'evento dannoso, il giudice e tenuto ad accertare se alla Determinazione o all'aggravamento del danno abbia concorso il fatto colposo del danneggiato medesimo. Tuttavia tale comportamento colposo resta implicitamente escluso allorquando la situazione di pericolo, da cui e derivato il danno, sia stata ritenuta dal giudice imprevedibile ed inevitabile, configurandosi come insidia. (V 2634'68, mass n 335144).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2066

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)