Sez. L, Sentenza n. 12869 del 12/07/2004 (Rv. 574470 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratti collettivi - Interpretazione - Attività riservata al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di assicurazione spettante agli ufficiali giudiziari per gli adempimenti effettuati con mezzo proprio fuori dalla sede di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività rientrante nelle competenze del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per omessa o erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito secondo la quale sia sotto il vigore dell'art. 16 del d.P.R. n.44 del 1990 sia sotto il vigore della successiva norma dettata dalla contrattazione collettiva, contenuta nell'art. 16 del CCNL 16.2.1999 per il comparto Ministeri, gli ufficiali giudiziari hanno diritto a che l'amministrazione predisponga l'apposita copertura assicurativa prevista in loro favore nel caso di autorizzazione all'uso di propri mezzi di trasporto per tutti gli adempimenti da eseguirsi fuori dall'edificio che costituisce la sede di lavoro e in un raggio di trenta chilometri da esso, rimanendo irrilevante l'eventuale riconoscimento in favore della predetta categoria di dipendenti dell'indennità di trasferta, che svolge la diversa funzione di coprire le spese del viaggio di andata e ritorno, rapportandone l'importo alla distanza chilometrica coperta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 16/02/1999, Legge 17/01/1990 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)