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Sez. 3, Sentenza n. 12357 del 09/10/2001 (Rv. 549572 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Fatto dannoso costituente reato - Coincidenza con il termine prescrizionale previsto dalla legge penale - Estensione della disciplina a tutti i legittimati passivi - Azione civile contro i legittimati per responsabilità indiretta - Inclusione.
Stato
decisa il 2001-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549572-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 cod. civ. (secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)