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REGOLAMENTO (CEE) N. 2759/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni suine sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare modo un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme secondo i prodotti;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che in particolare nel settore delle carni suine, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario che si possano adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato e misure di intervento; che queste ultime possono consistere in acquisti effettuati da organismi d'intervento; che è tuttavia necessario prendere in considerazione anche le misure di aiuto all'ammasso privato, poichù sono quelle che meno perturbano la normale commercializzazione dei prodotti e possono ridurre l'entità degli acquisti degli organismi d'intervento; che a tal fine è opportuno prevedere, tra l'altro, la fissazione di un prezzo di base per l'introduzione delle misure d'intervento e le condizioni in cui effettuare tale intervento;

considerando che l'attuazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni suine implica l'instaurazione alle frontiere esterne della Comunità di un regime unico di scambi; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità;

considerando che l'applicazione alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di prelievi che tengano conto dell'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale, e della necessità di proteggere l'industria di trasformazione comunitaria è in linea di massima sufficiente per raggiungere tale scopo;

considerando che è necessario evitare perturbazioni sul mercato della Comunità dovute a offerte fatte a prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale; che a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e aumentare i prelievi di un ammontare supplementare quando i prezzi d'offerta franco frontiera siano inferiori a tali prezzi; che tuttavia il sistema dei prezzi limite non funzionerà per i prodotti per i quali è difficile determinare un prezzo d'offerta sufficientemente rappresentativo per tutti i prodotti contemplati da una sola voce tariffaria; che è pertanto necessario permettere di derivare l'importo supplementare;

considerando che, per poter controllare il volume delle importazioni, occorre prevedere la possibilità di ricorrere ad un regime di titoli d'importazione che comporti la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione;

considerando che la possibilità di accordare all'esportazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni suine; che, per offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni, è opportuno prevedere la possibilità di una fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni suine;

considerando che, come complemento al sistema sopra indicato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare totalmente o parzialmente, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il ricorso al regime perfezionamento attivo;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, rivelarsi insufficiente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti saranno stati eliminati, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che è necessario prevedere la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato, destinati a rimediare alla situazione;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni in questione, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato; grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle carni suine;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui gli articoli 39 e 100 del trattato;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune2, modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/723,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA