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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 139 Cause di nullita' note a uno dei coniugi

1. Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.

Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

1. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.

Art. 141 Competenza

1. I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave.

Capo IV. Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi

1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143-bis Cognome della moglie

1. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

1. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 145 Intervento del giudice

1. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.321322

2. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia.321322

3. In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.321322

Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare

1. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

2. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

3. Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Art. 147

1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Capo V. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149 Scioglimento del matrimonio

1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150 Separazione personale

1. E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

2. La separazione puo' essere giudiziale o consensuale.

3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151 Separazione giudiziale

1. La separazione puo' essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta' di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 154 Riconciliazione

1. La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gia' proposta.

Art. 155

1. In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.