Sez. 2, Sentenza n. 1846 del 16/10/1973 Ud. (dep. 04/03/1974) Rv. 126337 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - ESAME DI TESTIMONE CHE HA GIA VISTO L'IMPUTATO - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE - NON COSTITUISCE ATTO FORMALE DI RICOGNIZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - ESAME DI TESTIMONE CHE HA GIA VISTO L'IMPUTATO - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE - NON COSTITUISCE ATTO FORMALE DI RICOGNIZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
Il giudice del dibattimento, nel chiedere a un testimone se confermi di riconoscere o meno l'imputato presente, quando il testimone abbia gia veduto l'imputato stesso, in tale veste, nella pubblica udienza o in precedenza, non compie un atto di ricognizione, ma un mero accertamento di fatto, che, come tale, puo costituire valido indizio, nel concorso di altri elementi, anche indiziari, idoneo a formare il convincimento del giudice medesimo, senza che l'atto medesimo possa ritenersi nullo per inosservanza delle Disposizioni, ad esso inapplicabili, dettate dall'art 360 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)