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Sez. L - , Ordinanza n. 23422 del 06/10/2017 (Rv. 645883 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PREESISTENZA | Capacità di lavoro - Riduzione a meno di un terzo prima della costituzione del rapporto assicurativo - Esercizio di attività lavorativa - Successiva ulteriore diminuzione della capacità lavorativa sino alla totale inabilità - Conseguenze - Pensione di invalidità - Spettanza.
Stato
decisa il 2017-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645883-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PREESISTENZA

Alla luce della sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale, può essere riconosciuta la pensione d'invalidità anche all'assicurato, la cui capacità di lavoro sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo (ipotesi del cosiddetto rischio precostituito), purché l'assicurato stesso si sia poi inserito nel mondo del lavoro e successivamente si sia determinata una successiva ulteriore riduzione della sua capacità di lavoro. In tal caso, l'esclusione della preesistenza di una totale assenza della capacità può essere desunta anche dallo svolgimento dell'attività lavorativa poi cessata.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)