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Sez. 2, Sentenza n. 2196 del 25/09/1967 (Rv. 329362 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329362-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Nello speciale procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del cliente, non costituisce motivo di nullita il mancato esperimento, da parte del giudice, del tentativo di conciliazione, prescritto dall'art. 29, quarto comma, della l.13 giugno 1942, n.794. (Cfr. 976-65).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)