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Sez. 3, Sentenza n. 2080 del 07/06/1976 (Rv. 380901 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO DELLE FERIE GIUDIZIARIE - PERIODO FERIALE ANTECEDENTE ALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - TERMINE NON ANCORA SCADUTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI TERMINE DI PERENZIONE DEL PRECETTO.*
Stato
decisa il 1976-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380901-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO DELLE FERIE GIUDIZIARIE - PERIODO FERIALE ANTECEDENTE ALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - TERMINE NON ANCORA SCADUTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI TERMINE DI PERENZIONE DEL PRECETTO.*

La sospensione dei termini processuali per il periodo delle ferie giudiziarie, di cui alla legge 7 ottobre 1969 n 742, non e, in difetto di espressa disposizione, retroattiva; tale sospensione, pertanto, non opera per il periodo feriale relativo all'anno 1969, in quanto antecedente alla data di entrata in vigore della legge medesima (6 novembre 1969), a nulla rilevando che a detta data il termine in questione (nella specie, termine di perenzione del precetto), iniziato a decorrere nel precedente periodo feriale, non sia ancora scaduto. (V 410/71, mass n 350012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)