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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 663 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:663
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9177

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
  • Oggetto dell'impugnazione regionale
  • Decreto legge attualmente decaduto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi terzo e quarto, D.L. 21 marzo 1987 n. 97, in quanto detto decreto non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione, onde è venuta meno la forza normativa dell'atto impugnato. - cfr. S.n. 434/88.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1987; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione; che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorso;
punto 2
Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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