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Sez. L, Sentenza n. 2300 del 20/03/1990 (Rv. 466059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - CESSAZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO ART. 13 STATUTO LAVORATORI - PROMOZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - CESSAZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO ART. 13 STATUTO LAVORATORI - PROMOZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui la temporanea assegnazione del dipendente a mansioni superiori si sia esaurita prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, che ha sostituito l'originario testo dell'art. 2113 cod. civ., il lavoratore, attesa l'irretroattività della nuova norma, non ha diritto alla cosiddetta promozione automatica ma solo al più vantaggioso trattamento economico per l'attività svolta, non rilevando in contrario che il rapporto di lavoro si sia protratto oltre l'entrata in vigore del detto art. 13. (V 731/85, mass n 438943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)