Sez. L - , Sentenza n. 9314 del 16/04/2018 (Rv. 648655 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ufficio per i procedimenti disciplinari - Collegio perfetto - Necessità - Esclusione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 rimette all'autonomia degli ordinamenti di ciascuna amministrazione l'individuazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, con l'unico limite del carattere pluripersonale, di modo che occorre valutare caso per caso se sia stato attribuito a detto organo la natura di collegio perfetto per la validità delle deliberazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Università di Messina avesse le caratteristiche del collegio perfetto, in ragione della sua composizione e dei criteri previsti per la sostituzione dei membri effettivi e del Presidente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)