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Sez. L, Sentenza n. 391 del 17/01/1987 (Rv. 450137 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1987-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450137-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*

Per ottenere il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria il creditore deve assolvere l'Onere di allegare e dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, il preteso danno e quindi anche i presupposti delle eventuali presunzioni utilizzabili a tal fine e gli elementi rilevanti per l'eventuale liquidazione equitativa del danno (ex art. 432 cod. proc. civ.), non potendo il giudice, in difetto delle allegazioni e deduzioni di parte, adottare la propria decisione esclusivamente sulla base del fatto notorio della svalutazione monetaria assumendo il fatto stesso quale fonte automatica dell'obbligazione risarcitoria del debitore in mora, anche al di fuori del campo di applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)