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Sez. 1, Sentenza n. 6199 del 21/11/1981 (Rv. 416981 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - RIDUZIONE EX ART. 7 DEL D.P.R. N. 599 DEL 1973 - MANCATA RICHIESTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI DICHIARAZIONE O NEL TERMINE - PROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA RICHIESTA IN SEDE DI RICORSO AVVERSO IL RUOLO OVVERO CONTRO IL RIFIUTO DELLA FINANZA DI RESTITUIRE QUANTO PAGATO IN PIÙ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416981-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - RIDUZIONE EX ART. 7 DEL D.P.R. N. 599 DEL 1973 - MANCATA RICHIESTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI DICHIARAZIONE O NEL TERMINE - PROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA RICHIESTA IN SEDE DI RICORSO AVVERSO IL RUOLO OVVERO CONTRO IL RIFIUTO DELLA FINANZA DI RESTITUIRE QUANTO PAGATO IN PIÙ - AMMISSIBILITÀ.*

In tema d'imposta locale sui redditi (ILOR), al contribuente, il quale abbia mancato di richiedere, in Sede di dichiarazione, o comunque nel termine per essa stabilito, la riduzione prevista per alcuni redditi dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, non resta preclusa, salve restando le conseguenze sulla disciplina degli interessi dell'imputabilità del ritardo, la facoltà di invocarla in Sede di ricorso avverso il ruolo, ovvero, per il caso di autotassazione, contro il rifiuto della finanza di restituire quanto pagato in più, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, tenuto conto che la riduzione medesima investe l'obiettiva Determinazione della base imponibile, e, quindi, la commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del contribuente, e che il suddetto termine, in difetto di sanzione di decadenza, deve considerarsi ordinatorio e non perentorio. (Conf 3459/81, mass n 414057).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)