Sez. U, Sentenza n. 13791 del 01/08/2012 (Rv. 623468 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Determinazione della sanzione - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ridotto la sanzione della radiazione dall'Albo, irrogata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, attenuandola in quella della cancellazione, avendo riguardo, da un lato, alla mancanza di precedenti disciplinari dell'incolpato, e, dall'altro lato, però, alla gravità del comportamento tenuto, anche per l'intenzione, manifestata sin dall'accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)