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Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Testo in vigore al

Art. 9

1. Per i soggetti che hanno iniziato la loro attivita' da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto l'attivita' almeno per un esercizio, l'eccedenza, agli effetti previsti dall'articolo precedente, si determina in confronto alla media dello ammontare degli investimenti effettuati negli esercizi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto o all'ammontare degli investimenti effettuati nell'unico esercizio.

Art. 10

1. Per i soggetti che inizino l'attivita' dopo l'entrata in vigore del presente decreto o che all'entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora compiuto un esercizio di attivita', la detrazione avra' luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi.

Art. 11

1. Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle societa' partecipanti.

2. Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla societa' apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della societa' che ha ricevuto l'apporto.

Art. 12

1. Le disposizioni degli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche ai soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, a condizione che si proceda alla tassazione in base al bilancio per gli anni per i quali si chiede la detrazione e che i soggetti interessati abbiano redatto e presentato per la vidimazione l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, oltre che per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per i cinque anni anteriori nell'ipotesi di cui all'art. 8 e per il minor numero di anni decorsi dall'inizio della attivita' nell'ipotesi di cui all'art. 9.

Art. 14

1. Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' delle societa' cooperative e loro consorzi, deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le societa' che si costituiscono entro il predetto termine, le agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di costituzione ed a quelle successive, purche' il conferimento effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.

3. Per le societa' che abbiano o che portino il loro capitale al di sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego dell'aumento del capitale stesso e' corrispondente alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.2

Art. 15

1. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

  1. 1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.

Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:

  1. a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purche' la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;

  2. b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai sensi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purche' la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;

    1. 2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

      1. 1) lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese;

      2. 2) lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 APRILE 1981, N. 160 .

Art. 16

1. Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo saranno applicate a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 68.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-bis

1. Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 kW sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970.4

Titolo III. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno

Art. 18

1. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.5

2. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.8

3. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

4. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi.3

5. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti.

6. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributi o di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

7. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto alla applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

8. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

10. I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.3678

Art. 19

1. L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo e' posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che vi fara' fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

  1. 1) lire 27.600 milioni per l'anno 1968;

  2. 2) lire 86.600 milioni per l'anno 1969;

  3. 3) lire 100.700 milioni per l'anno 1970;

  4. 4) lire 116.800 milioni per l'anno 1971;

  5. 5) lire 134.800 milioni per l'anno 1972.

2. Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terra' apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi con cessi.3

Art. 20

1. Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni ripartito come segue:

  1. 1) lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;

  2. 2) lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;

  3. 3) lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;

  4. 4) lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;

  5. 5) lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi. I certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonche' dagli interessi sugli stessi relativi agli anni 1968 e 1969, si fara' fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa. Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. La medesima disposizione si applica anche per le estrazioni a sorte dei certificati di credito di cui alle leggi 23 agosto 1962, n. 1335 e 13 dicembre 1964, n. 1403, e ai decreti-legge 17 marzo 1967, n. 80 e 2 ottobre 1967, n. 867. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare negli anni dal 1968 al 1973, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.3
Dato a Roma, addi' 30 agosto 1968
SARAGAT
LEONE - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 112. - DI PRETORIO