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Sez. 1, Sentenza n. 89 del 11/01/1978 (Rv. 389381 - 01)

MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - AZIONE DEL MANDATARIO IN NOME PROPRIO A TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE - PROPONIBILITA - LIMITI - AZIONE DEL MANDATARIO VERSO LA CONTROPARTE PER AFFARI CONCLUSI DAL MANDANTE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389381-01

MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - AZIONE DEL MANDATARIO IN NOME PROPRIO A TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE - PROPONIBILITA - LIMITI - AZIONE DEL MANDATARIO VERSO LA CONTROPARTE PER AFFARI CONCLUSI DAL MANDANTE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*

Il mandatario senza rappresentanza puo agire in giudizio in nome proprio, nei limiti consentiti dall'art 1708 cod civ, a tutela di diritti di pertinenza sostanziale del mandante, esclusivamente con riguardo agli affari da esso mandatario conclusi per conto del mandante ed in esecuzione del mandato. Con riguardo, invece, ad affari conclusi dal mandante, il mandatario puo agire verso la controparte solo in forza di procura che gli conferisca specifici poteri di rappresentanza, perche, in difetto di tale procura, il mandato, quale ne sia l'oggetto e l'ampiezza, rimane fatto interno fra mandante e mandatario, inidoneo a legittimare il secondo ad agire in proprio nome, senza la contemplatio domini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1708

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)