Sez. U, Sentenza n. 1733 del 06/02/2003 (Rv. 560270 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Vizio di costituzione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138 T.U. n. 1775 del 1933 - Mancata censura con il ricorso per cassazione - Rilevabilità dinanzi alla S.C. - Esclusione - Fondamento - Conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
Stante il collegamento contenuto nell'art. 158 cod. proc. civ. al successivo art. 161, la nullità della sentenza, derivante da vizio di costituzione del giudice, non si sottrae al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della nullità resta precluso. Ne deriva che l'irregolare costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche, scaturente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 353 del 2002) dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e impianti elettrici), nella parte in cui prevedeva l'aggregazione al tribunale regionale delle acque pubbliche di tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante, non assume rilievo nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte, ove il motivo di nullità non sia stato dedotto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello dal predetto tribunale regionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)