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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 131 del 1967

Decisione
decisa il 1967-11-15, depositata il 1967-11-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:131
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4741

  • Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi
  • Pignorabilità art. 545 comma quarto codice procedura civile
  • Retribuzione dei prestatori d'opera
  • Pignorabilità del quinto
  • Preteso contrasto con l'art. 3 costituzione per diversità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti
  • Analogia della questione con quella relativa all'art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 sull'impignorabilità delle retribuzioni dei pubblici dipendenti
  • Precedente decisione di rigetto n. 88 del 1963
  • Operatività delle considerazioni svolte
  • Ordinanza di manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 comma quarto Cod.proc.civ. relativa alla pignorabilità di un quinto della retribuzione di prestatori d'opera in relazione all'art. 3 della Costituzione (sollevata sotto il profilo delle diversità di trattamento rispetto a quello fatto ai pubblici dipendenti) trattandosi di questione analoga a quella decisa con sentenza n. 88 del 1963 che ha negato che la diversa disciplina contenuta nell'art. 545 comma quarto Cod.proc.civ. e nell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950 violi l'art. 3 della Costituzione essendo giustificata da profonde diversità di situazioni. E poiché la questione si presenta negli stessi termini e con gli stessi argomenti non sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1966 dal pretore di Gallarate nel procedimento civile vertente tra Fedeli Angelo e Colombo Giovanna e Mario, iscritta al 218 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966. Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che con la predetta ordinanza il pretore di Gallarate ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile per violazione dell'art. 3 della Costituzione denunciando la disparità di trattamento fatto ai dipendenti privati rispetto a quello fatto ai dipendenti pubblici dall'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di pignorabilità della retribuzione; che non c'è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, ha dichiarato non fondata una analoga questione di legittimità costituzionale negando che la diversa disciplina contenuta rispettivamente nell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile e nell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, violi l'art. 3 della Costituzione ed affermando invece come sia giustificata da profonde diversità di situazioni; che pertanto la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto del Codice di procedura civile, proposta ora, si presenta negli stessi termini e con gli stessi argomenti di quella sollevata sull'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, già decisa con la predetta sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, dalla quale non sussistono ragioni perché ci si debba discostare;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata, con l'ordinanza 10 ottobre 1966 del pretore di Gallarate, sulla legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile relativo alla pignoratilità di un quinto della retribuzione di prestatori d'opera. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze