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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 377 del 1992

Decisione
decisa il 1992-07-09, depositata il 1992-07-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:377
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18662

  • Edilizia e urbanistica
  • Illeciti edilizi
  • Esecuzione di opere in violazione di singoli vincoli posti su beni ambientali ex lege n. 1497 del 1939
  • Ritenuto assoggettamento a sanzioni amministrative e non anche a sanzioni penali
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto, a parte i dubbi prospettabili circa l'interpretazione data alla disposizione impugnata dal giudice 'a quo', è assorbente il rilievo che comunque il principio, fondamentale e inderogabile, di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale, non consente alla Corte di sottoporre a sanzione penale fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione amministrativa. - Sulla inammissibilità di questioni addittive in materia penale: S. nn. 456/1989 e 108/1981; O. nn. 249/1988, 150/1988, 500/1987, 11/1984 e 2/1984. - Sull'interpretazione della norma impugnata, per quanto riguarda il previsto trattamento sanzionatorio: O. n. 67/1992.

Norme impugnate

  • art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431
  • d.l. 27 giugno 1985, n. 312

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Palmanova nel procedimento penale a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui assoggetta soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la violazione dei singoli vincoli posti su beni ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che la proposta questione si fonda su una premessa interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'è che questa Corte - con ordinanza n. 67 del 1992 - si è trovata a dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1-sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in area sottoposta a vincolo; che l'ordinanza di rimessione dichiarava come prevalente l'interpretazione prospettata, che risulta difforme da quella ritenuta dal giudice a quo del presente giudizio; che nel recepire detta interpretazione questa Corte aveva ritenuto giustificato il rigore sanzionatorio della normativa, essendo quest'ultima ispirata alla considerazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua interezza; che analoghe valutazioni erano state in precedenza enunciate dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990; che peraltro, quale che debba ritenersi l'esatta portata della disposizione impugnata, assume rilievo assorbente il fatto che il giudice a quo chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione amministrativa; che una eventuale pronuncia di tale contenuto violerebbe il fondamentale e inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale; che difatti questa Corte ha costantemente escluso l'ammissibilità di questioni additive in materia penale (sent. n. 456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e 2 del 1984; sent. n. 108 del 1981); che alla stregua delle esposte considerazioni la questione sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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