Sez. 5, Sentenza n. 2545 del 09/01/1985 Ud. (dep. 19/03/1985) Rv. 168350 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AUTOMOBILISTA COSTRETTO A RALLENTARE - IMPOSIZIONE DELLA CONDOTTA DA PARTE DI ALTRO AUTOMOBILISTA - CONDOTTA INTEGRANTE GLI ESTREMI DELLA VIOLENZA PRIVATA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AUTOMOBILISTA COSTRETTO A RALLENTARE - IMPOSIZIONE DELLA CONDOTTA DA PARTE DI ALTRO AUTOMOBILISTA - CONDOTTA INTEGRANTE GLI ESTREMI DELLA VIOLENZA PRIVATA.*
Ad integrare il reato di cui all'art. 610 cod. pen. è sufficiente che il soggetto passivo abbia perduto o abbia ridotto sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà. Ne consegue che qualora un automobilista sia costretto a rallentare e a fermarsi, anche se per un attimo, a seguito delle manovre di guida di altro automobilista, che, sorpassando e sterzando avanti all'altra autovettura, impedisca concretamente a questa ultima di continuare la marcia nella propria direzione, si è in presenza di una condotta di guida intimidatoria, diretta al fine di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa e, quindi, di una condotta integratrice del delitto punito dalla norma sopra indicata. (V mass n 152221).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)