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Sez. 3, Sentenza n. 12026 del 09/06/1978 Ud. (dep. 06/10/1978) Rv. 140082 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL PRIVATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140082-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL PRIVATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il privato puo costituirsi parte civile nel procedimento penale per violazione della legge urbanistica qualora da tale violazione gli sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale. Infatti l'art 872 cod civ dispone che colui che, per effetto delle violazioni delle norme di edilizia, ha subito un danno deve essere risarcito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)