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Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Testo in vigore al

Art. 29

1. Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti:

  1. 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;

  2. 2) l'attivita' di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

Art. 30

1. Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attivita' volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attivita' di perfezionamento del proprio personale.

2. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' inerenti all'attivita' di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione.

Capo V. Assistenza scolastica

Art. 31

1. Sono delegate alla regione le funzioni amministrative relativa alla materia "assistenza scolastica" concernenti tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 32

1. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art. 33

1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. I beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono trasferiti alla regione.

3. Il trasferimento e' disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, a decorrere dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione.

Art. 34

1. Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale.

2. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 31 dicembre 1979 la regione con propria legge stabilisce le modalita' e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

3. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.

4. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

5. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

6. Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1978 sono assegnati, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche comprese nel territorio della regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'inquadramento nei ruoli regionali.

7. La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del suddetto personale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando le posizioni economiche acquisite.

8. In corrispondenza di detto inquadramento i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35

1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la regione sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

Capo VI. Musei e biblioteche di enti locali

Art. 36

1. Oltre alle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonche' i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalita' previste dalla legge regionale.

2. Sono trasferite, altresi', alla regione le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunita' regionale.

3. L'individuazione specifica di tali istituzioni e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la regione.

Titolo III. Sviluppo economico

Capo I. Industria e commercio

Art. 37

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" concernono in generale l'attivita' di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia.

2. In particolare sono di competenza della regione:

  1. a) la programmazione dello sviluppo industriale;

  2. b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali;

  3. c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale;

  4. d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attivita' di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali;

  5. e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico;

  6. f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attivita' industriali nei limiti indicati dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 38

1. Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano alla regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 39

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "commercio" concernono l'attivita' intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci.

2. In particolare sono di competenza della regione le funzioni concernenti:

  1. a) la disciplina dell'esercizio dell'attivita' di distribuzione commerciale fissa e ambulante;

  2. b) la promozione commerciale;

  3. c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione;

  4. d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei comuni;

  5. e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.

Art. 41

1. Ferme restando le funzioni gia' di competenza della regione e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

  1. a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

  2. b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

  3. c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1980.

2. La regione puo' altresi' svolgere in sede locale attivita' integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonche' assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

Art. 42

1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

  1. 1) la dichiarazione della natura internazionale delle fiere;

  2. 2) le esposizioni universali;

  3. 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentita la regione.

Art. 43

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

  1. a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;

  2. b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

  3. c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-floro-frutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

  4. d) alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonche' degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;

  5. e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attivita' all'ingrosso fuori dei mercati;

  6. f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E., alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;

  7. g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

2. Resta ferma la potesta' della regione di fissare, con legge, criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

3. Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei comuni in merito:

  1. a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;

  2. b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

  3. c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

Art. 44

1. Sono di competenza della regione le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.

2. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.

3. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando la regione non disciplinera' la materia con propria legge.

Capo II. Turismo, industria alberghiera

Art. 45

1. La regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

  1. 1) la vigilanza sull'attivita' svolta e sui servizi prestati, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attivita' turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali;

  2. 2) l'emanazione del parere per il nulla osta relativo al rilascio della licenza dell'agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, che resta di competenza dello Stato.

Art. 46

1. Sono delegate alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative.

2. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

3. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.

4. L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, sentita la regione.

5. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato.

Art. 47

1. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:

  1. a) promozione di attivita' ricreative e sportive;

  2. b) gestione di impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche;

  3. c) rifugi montani, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

Capo III. Acque minerali e termali - miniere, cave e saline

Art. 48

1. La regione esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate agli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a), dello statuto.

Capo IV. Artigianato

Art. 49

1. Sono trasferite alla regione:

  1. a) le funzioni esercitate istituzionalmente dalle camere di commercio in materia di artigianato;

  2. b) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato.

2. Sono altresi' delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.

3. Per la regione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.