Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 52 del 1971
Massime (3)
Massima n. 5471
- Comandanti di porto
- Potere giurisdizionale penale
- Codice della navigazione, artt. 1238, 1242, 1243 e 1247
- Violazione degli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 14242, 1243 e 1247 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime con sent. n. 121 del 24 giugno 1970.
Norme impugnate
- art. 1243 codice della navigazione
- art. 1247 codice della navigazione
- art. 1242 codice della navigazione
- art. 1238 codice della navigazione.
Parametri
- art. 101, comma 2, Cost.
- art. 108, comma 2, Cost.
Massima n. 5472
- Comandanti di porto
- Potere giurisdizionale penale
- Codice della navigazione, artt. 1240 e 1245
- Non violano gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della costituzione
- Questione già ritenuta non fondata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1240 e 1245 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione già ritenuta infondata con sent. n. 121 del 24 giugno 1970. (Con la citata sentenza venne dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non si estese la dichiarazione di incostituzionalità agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che essi - pur non essendo più applicabili alla giurisdizione penale e del comandante di porto - si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza nei reati previsti dal codice della navigazione).
Norme impugnate
Parametri
- art. 101, comma 2, Cost.
- art. 108, comma 2, Cost.
Massima n. 5473
- Comandanti di porto
- Potere giurisdizionale penale
- Codice della navigazione, art. 1239
- Obbligazione delle contravvenzioni marittime
- Non estensione nei confronti della disposizione impugnata della illegittimità già dichiarata di altre dello stesso codice
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, va dichiarata in Camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, proposta con ordinanza 3 aprile 1970 del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione per la quale valgono le stesse considerazioni che, con sent. n. 121 del 24 giugno 1970, fecero ritenere non fondata la questione. proposta, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice. (Con sent. n. 121 del 1970 fu dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non fu estesa la dichiarazione di incostituzionalità agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che tali norme - non più applicabili al comandante di porto si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione. Queste stesse considerazioni la Corte ha ritenute valide per giustificare la non estensione della dichiarazione di incostituzionalità all'art. 1239 riguardante le "oblazioni delle contravvenzioni marittime").
Norme impugnate
- art. 1239 codice della navigazione.
Parametri
- art. 108, comma 2, Cost.
- art. 101, comma 2, Cost.
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione, promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dalla Corte di cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale a carico di Diotallevi Aldo e con ordinanza emessa il 3 aprile 1970 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Simmi Roberto, iscritte ai nn. 246 e 331 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970 e n. 299 del 25 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
punto 1
Ritenuto che con la prima ordinanza emessa dalla Corte di cassazione - sezione terza penale - è stata proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario, e delle successive norme dello stesso codice, contenute negli artt. 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 che disciplinano l'esercizio di tale potere;
che con la seconda ordinanza, emessa dal tribunale di Roma, è stata denunciata l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, oltre che dei citati artt. 1238, 1240, 1242, 1243 anche dell'art. 1239 relativo alle " oblazioni delle contravvenzioni marittime";
che le due ordinanze indicate propongono questioni identiche attinenti alla giurisdizione penale del comandante di porto ed i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, delle norme contenute negli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione;
che con tale sentenza la dichiarazione d'incostituzionalità non è stata estesa agli artt. 1240 e 1245, concernenti rispettivamente la "competenza per territorio" e le "letture permesse di disposizioni testimoniali", sul rilievo che tali norme - non più applicabili alla giurisdizione penale del comandante di porto, venuta meno per effetto della dichiarazione di incostituzionalità - si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione;
che queste stesse considerazioni valgono a giustificare la non estensione della dichiarazione d'incostituzionalità all'art. 1239, impugnato con l'ordinanza del tribunale di Roma, riguardante le " oblazioni delle contravvenzioni marittime";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, già ritenuta non fondata con la predetta sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;
dichiara, inoltre, avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, la manifesta infondantezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del predetto codice, proposta, con l'ordinanza 3 aprile 1970 del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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