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Sez. 1, Sentenza n. 1226 del 01/04/1977 (Rv. 384908 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - IN GENERE - DEDUZIONE IN RICONVENZIONALE DELLA NULLITA DEL BREVETTO - INTERVENUTO DEL PM - OBBLIGATORIETÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1977-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384908-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - IN GENERE - DEDUZIONE IN RICONVENZIONALE DELLA NULLITA DEL BREVETTO - INTERVENUTO DEL PM - OBBLIGATORIETÀ - PRESUPPOSTI.*

In materia di nullità di brevetto, il pubblico ministero deve necessariamente intervenire a norma dell'art. 70 cod. proc. civ. quante volte la nullità di un brevetto sia fatta valere non come mera eccezione, bensì come domanda riconvenzionale diretta a ottenere un accertamento definitivo con efficacia di giudicato circa la validità o meno dell'impugnato brevetto. (Conf 922/68, mass n 332268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)