Sez. 1, Sentenza n. 772 del 26/02/1975 (Rv. 374135 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO RESIDUO DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - SENTENZA DICHIARATIVA DI IMPROPONIBILITA DI TALE DOMANDA PER L'ESISTENZA DI UN PATTO DI ARBITRAGGIO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO RESIDUO DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - SENTENZA DICHIARATIVA DI IMPROPONIBILITA DI TALE DOMANDA PER L'ESISTENZA DI UN PATTO DI ARBITRAGGIO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Non e ammissibile l'istanza per regolamento di Competenza avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata improponibile la domanda di pagamento del prezzo residuo di un contratto di compravendita, sul rilievo che tale contratto contenga un patto di arbitraggio, da affidarsi ad un perito, per la risoluzione di tutte le controversie del tipo di quella sollevata dall'attore. Infatti, la decisione che neghi la sussistenza di una clausola compromissoria, la quale soltanto, puo far sorgere una questione di Competenza ed asserisca che un ostacolo sostanziale si oppone all'Esercizio attuale dell'Azione proposta, poiche la controversia deve essere definita, in virtu del patto di arbitraggio, in via negoziale, non contiene una statuizione sulla Competenza, ma una pronunzia (lato sensu) di merito, da impugnarsi soltanto con l'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)