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Sez. 3, Sentenza n. 4451 del 13/12/1995 Cc. (dep. 20/01/1996) Rv. 204195 - 01

Finanze e tributi - Oli - Minerali | Prodotti petroliferi agevolati - Destinazione ad uso diverso da quello consentito - Veicolo usato utilizzando carburante non consentito - Mezzo adoperato, per la frode - Sussistenza - Fattispecie: sequestro di natante.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204195-01

Finanze e tributi - Oli - Minerali

In tema di reato di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso diverso da quello consentito, di cui all'art. 23 bis R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, modificato dall'art. 10 legge 2 luglio 1957, n. 474, il veicolo che viene usato utilizzando il carburante non consentito, perché destinato a diversa finalità, deve intendersi quale "mezzo adoperato per la frode". (Nella specie, relativa a sequestro, il ricorrente sosteneva invece che erroneamente i giudici di merito avrebbero qualificato il natante come corpo di reato poiché il reato medesimo si era consumato nel momento in cui il petrolio era stato travasato nei bidoni, in quanto in tale momento si era verificata la sottrazione alle formalità prescritte sicché l'imbarcazione veniva in rilievo non nel momento consumativo del reato, ma in quello successivo dell'utilizzazione del prodotto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 10, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)