REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 4
Ai fini del presente codice, s'intende per:
1) persona:
una persona fisica;
una persona giuridica;
un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente;
2) persona stabilita nella Comunità:
se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;
se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile;
3) autorità doganale: l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale;
4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse;
4 bis) ufficio doganale di entrata: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati controlli dei rischi all'entrata;
4 ter) ufficio doganale di importazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;
4 quater) ufficio doganale di esportazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;
4 quinquies) ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all'applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi;
5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12;
6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;
7) merci comunitarie: le merci:
interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ed un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestano una particolare importanza sotto il profilo economico.
importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;
ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;
8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7). Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità;
9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;
10) dazi all'importazione:
i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci;
imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
11) dazi all'esportazione:
i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione delle merci;
imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale;
13) vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;
14) controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticità di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l'esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi;
15) destinazione doganale di una merce:
a) il vincolo della merce ad un regime doganale;
b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;
c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;
d) la sua distruzione;
e) il suo abbandono all'Erario;
16) regime doganale:
a) l'immissione in libera pratica;
b) il transito;
c) il deposito doganale;
d) il perfezionamento attivo;
e) la trasformazione sotto controllo doganale;
f) l'ammissione temporanea;
g) il perfezionamento passivo;
h) l'esportazione;
17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;
18) dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;
19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorità doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle merci nell'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'autorità doganale;
20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;
21) titolare del regime: la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale;
22) titolare dell'autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
23) disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;
24) procedura del comitato: la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis o agli articoli 248 e 248 bis.
25) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria, che
impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o
metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o
costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;
26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Ciò ricomprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.
Capo 2. Disposizioni generali diverse riguardanti in particolare i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale
Sezione 1. Diritto di rappresentanza
Art. 5
1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
2.
La rappresentanza può essere:
diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure
indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:
la modalità della rappresentanza diretta, oppure
la modalità della rappresentanza indiretta,
di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.
3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità.
4.
Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.
5. L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.
Sezione 1 bis. Operatori economici autorizzati
Art. 5 bis
1.
Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di «operatore economico autorizzato»agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità.
Un «operatore economico autorizzato» beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.
Lo status di «operatore economico autorizzato» è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di «operatore economico autorizzato» e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.
2.
I criteri per la concessione dello status di «operatore economico autorizzato» includono:
un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali,
un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali,
se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria, e
all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza.
Si applica la procedura di comitato per determinare:
le norme per la concessione dello status di «operatore economico autorizzato»,
le norme per la concessione delle autorizzazioni ad avvalersi di semplificazioni,
le norme che stabiliscono l'autorità doganale competente per la concessione di siffatto status e di siffatte autorizzazioni,
le norme relative al tipo e alla portata delle agevolazioni che possono essere accordate riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza, tenuto conto delle norme relative alla gestione comune del rischio,
le norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre autorità doganali,
e le condizioni alle quali:
un'autorizzazione può essere limitata ad uno o più Stati membri,
lo status di «operatore economico autorizzato» può essere sospeso o revocato, e
il requisito della sede in territorio comunitario può essere revocato per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali.
Sezione 2. Decisioni sull'applicazione della normativa doganale
Art. 6
1. Chiunque chieda all'autorità doganale di prendere una decisione sull'applicazione della normativa doganale fornisce tutti gli elementi e tutti i documenti necessari a detta autorità per poter decidere.
2.
La decisione deve essere presa e comunicata al richiedente al più presto.
Quando la richiesta è fatta per iscritto, la decisione deve essere presa entro un termine fissato conformemente alle disposizioni vigenti a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'autorità doganale ed essere comunicata per iscritto al richiedente.
Il termine suddetto può, tuttavia, essere superato se l'autorità doganale si trova nell'impossibilità di rispettarlo. In tal caso essa ne informa il richiedente prima della scadenza di cui sopra, indicando i motivi che giustificano il rinvio nonché il nuovo termine che essa ritiene necessario per decidere sulla richiesta.
3. L'autorità doganale motiva le decisioni scritte che non raccolgano le richieste presentate oppure che abbiano conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari. In esse si deve fare riferimento alle possibilità di ricorrere di cui all'articolo 243.
4. Le disposizioni del paragrafo 3, prima frase possono applicarsi anche ad altre decisioni.
Art. 7
Al di fuori delle ipotesi contemplate dall'articolo 244, secondo comma, le decisioni adottate sono immediatamente applicabili da parte dell'autorità doganale.
Art. 8
1. Una decisione favorevole all'interessato è annullata quando sia stata presa in base ad elementi inesatti o incompleti e
il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l'inesattezza o l'incompletezza e
non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi.
2. L'annullamento della decisione è comunicato al destinatario della stessa.
3. Gli effetti dell'annullamento decorrono dal giorno in cui è stata presa la decisione annullata.
Art. 9
1. Una decisione favorevole all'interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 8, non ricorrevano e non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.
2. Una decisione favorevole all'interessato può essere revocata quando il suo destinatario non adempia un obbligo eventualmente impostogli dalla decisione stessa.
3. La revoca o la modifica della decisione è comunicata al destinatario della medesima.
4. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario. Tuttavia, in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, l'autorità doganale può rinviare ad altra data la sua decorrenza.
Art. 10
Gli articoli 8 e 9 non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali una decisione non ha effetto o perde i suoi effetti per ragioni che non attengono specificatamente alla normativa doganale.
Sezione 3. Informazioni
Art. 11
1.
Chiunque può ottenere dall'autorità doganale un'informazione sull'applicazione della normativa doganale.
È possibile non dare seguito a tale richiesta qualora quest'ultima non si riferisca ad un'operazione commerciale realmente prospettata.
2. L'informazione è fornita al richiedente a titolo gratuito. Qualora l'autorità doganale dovesse sostenere spese per speciali misure, quali analisi o perizie sulle merci, o per il loro rinvio al richiedente, tali spese potranno essere addebitate a quest'ultimo.
Art. 12
1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.
2.
L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine di una merce.
L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità.
In materia di origine le formalità in questione sono quelle connesse con l'applicazione degli articoli 22 e 27.
3. Il titolare dell'informazione deve essere in grado di provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti:
in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell'informazione;
in materia d'origine: tra le merci in questione e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, da un lato, e le merci e le circostanze descritte nell'informazione, dall'altro.
4. Un'informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8, essa è ritirata se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.
5. Un'informazione vincolante cessa di essere valida:
a) in materia tariffaria:
i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;
ii) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui al'articolo 20, paragrafo 6,
sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dall'Organizzazione mondiale delle dogane, istituita nel 1952 con il nome di «consiglio di cooperazione doganale»;
iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.
Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
b) in materia di origine:
i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non sia conforme al diritto che ne deriva;
ii) quando non sia più compatibile:
sul piano comunitario, con le note esplicative ed i pareri adottati in previsione della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
sul piano internazionale, con l'accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo;
iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 e a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente.
La data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida per i casi di cui ai punti i) e ii) è la data indicata all'atto della pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data che figura in una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
6.
Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti ii) o iii) o lettera b), punti ii) o iii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.
7.
L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione o della determinazione dell'origine figuranti nell'informazione vincolante ha effetto solo per quanto riguarda:
la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune,
l'utilizzazione dei certificati d'importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali certificati siano stati rilasciati sulla base di detta informazione.
Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agricola comune rischi di essere compromesso, si può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi4 ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 6.
Sezione 4. Altre disposizioni
Art. 13
1. L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.
2.
I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.
Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro comune in materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari.
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi.
3. Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento.
4.
Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia, possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'utilizzazione finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e della presenza di merci non aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione se ciò è necessario per ridurre quanto più possibile i rischi.
La trasmissione di dati riservati alle autorità doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati51, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati52.
Art. 14
Ai fini dell'applicazione della normativa doganale ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta l'assistenza necessaria.
Art. 15
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti, salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Art. 16
Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili i documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto. Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale:
a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione;
b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;
c) è stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime;
d) le merci escono dall'impresa in questione, qualora si tratti di merci poste in zona franca o in un deposito franco.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase, quando, da un controlli doganalieffettuati in merito ad un'obbligazione doganale, emerga la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione, i documenti sono conservati, oltre il termine di cui al primo comma, per un periodo di tempo che consenta di procedere alla rettifica e alla verifica di tale contabilizzazione.
Art. 17
I termini prescritti ai sensi e per gli effetti della normativa doganale possono essere prorogati solo se e in quanto essa lo preveda espressamente.
Art. 18
1.
Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi al l'importazione, è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono applicati per tutto il mese successivo.
Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % del tasso pubblicato il penultimo giorno feriale che precede la data del 15 dello stesso mese, il tasso in questione si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.
2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno feriale del mese di ottobre, con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da utilizzare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3.
Le autorità doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione.
L'importo risultante dall'arrotondamento non può discostarsi da quello originario di oltre il 5 %.
Le autorità doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o una riduzione di detto controvalore.
Art. 19
I casi e le condizioni in cui può essere ammessa un'applicazione semplificata della normativa doganale vengono definiti in base alla procedura del comitato.
Titolo II. Principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci
Capo 1. Tariffa doganale delle comunità europee e classificazione tariffaria delle merci
Art. 20
1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicabili, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
i dazi doganali e
imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l'esonero dai dazi all'importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni relative alla tassazione forfettaria, quando le merci considerate soddisfano le condizioni stabilite dal paragrafo 3, lettere da d) a f), queste misure si applicano su richiesta del dichiarante in luogo e vece di quelle di cui alla lettera c). La domanda può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni richieste.
5. Quando è limitata ad un determinato volume d'importazione, l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3, lettere da d) ad f) cessa:
a) per i contingenti tariffari, non appena sia stato raggiunto il limite del volume d'importazione previsto;
b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione.
6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni:
a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure
b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci,
in cui la merce deve essere classificata.
Art. 21
1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «trattamento tariffario favorevole» si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10.
Capo 2. Origine delle merci
Sezione 1. Origine non preferenziale delle merci
Art. 22
Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:
a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.
Art. 23
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.