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Sez. 1, Sentenza n. 9109 del 30/08/1999 (Rv. 529518 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Figlio maggiorenne - Diritto al mantenimento - Sussistenza - Condizioni e limiti (temporali) - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529518-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE

L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente per profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta. (Nella specie, è stato escluso la persistenza dell'obbligo di mantenimento di un figlio trentacinquenne - e convivente con la madre - a carico del padre separato per essere il figlio stesso ben lontano dal conseguimento della laurea in medicina nonostante risultasse iscritto presso tale facoltà da quindici anni, e senza che il suo comportamento potesse in qualche modo derivare o risentire della presenza paterna, essendo trascorso un periodo pressoché equivalente a quello necessario per l'utile completamento dell'intero corso di studi da quando il padre aveva cessato di convivere con moglie e figli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)