Sez. U, Sentenza n. 1705 del 22/06/1963 (Rv. 262592 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI BENI O DI RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ENTE DI RIFORMA.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI BENI O DI RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ENTE DI RIFORMA.*
Dichiarata la illegittimita costituzionale del decreto presidenziale di espropriazione, soltanto l'ente per la riforma fondiaria, al quale il bene fu trasmesso per effetto del provvedimento suddetto, e legittimato passivo per la domanda di restituzione del bene stesso: ed inoltre, avendo trasmesso i beni ai contadini in esecuzione del provvedimento medesimo, e legittimato passivo per la domanda di risarcimento del danno.*
Riferimenti normativi: Legge 21/10/1950 num. 841 art. 16 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)