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Sez. U, Sentenza n. 1705 del 22/06/1963 (Rv. 262592 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI BENI O DI RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ENTE DI RIFORMA.*
Stato
decisa il 1963-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262592-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI BENI O DI RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ENTE DI RIFORMA.*

Dichiarata la illegittimita costituzionale del decreto presidenziale di espropriazione, soltanto l'ente per la riforma fondiaria, al quale il bene fu trasmesso per effetto del provvedimento suddetto, e legittimato passivo per la domanda di restituzione del bene stesso: ed inoltre, avendo trasmesso i beni ai contadini in esecuzione del provvedimento medesimo, e legittimato passivo per la domanda di risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Legge 21/10/1950 num. 841 art. 16 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)