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Sez. 1, Sentenza n. 49086 del 24/05/2012 Ud. (dep. 18/12/2012) Rv. 253963 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Memoria ex art. 121 cod. proc. pen. - Deposito dopo la chiusura del dibattimento - Inammissibilità - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253963-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

È inammissibile - in quanto in palese violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111, comma secondo, Cost. - la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata dopo la chiusura del dibattimento. (Fattispecie relativa a deposito dinanzi la Corte di Cassazione di memoria, contenente una precisazione ed una diversa articolazione dei motivi già presentati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)