Sez. L - , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022 (Rv. 666184 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE | Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione equitativa - Tabelle non contemplanti la minore speranza di vita della vittima - Conseguenze - Maggiorazione della liquidazione in via equitativa - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE
In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)