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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 92 del 1995

Decisione
decisa il 1995-03-08, depositata il 1995-03-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:92
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21968

  • Tributi in genere
  • I.lo.r. e i.r.pe.g.
  • Redditi d'impresa
  • Deduzione di perdite di esercizi precedenti
  • Esclusione
  • Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva
  • Lamentato eccesso di delega
  • Difetto di motivazione nella ordinanza di rinvio
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto il giudice 'a quo' si è limitato a riportare le norme costituzionali e a citare la norma impugnata, senza addurre alcuna motivazione, né in punto di rilevanza né in punto di non manifesta infondatezza, circa il dedotto profilo di illegittimità costituzionale (del resto già escluso in precedente decisione della Corte). - O. n. 54/1988. red.: G.L. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto da Mornati Claudio, in qualità di liquidatore della "Novatecne Arredamenti" S.p.A., contro l'Ufficio delle Imposte dirette di Fermo, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Fermo, con ordinanza del 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte il 19 ottobre del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), "nella parte in cui esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598".
punto 2
Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a riportare le norme costituzionali, a citare la norma impugnata e ad argomentare nei termini testuali sopra descritti circa il dedotto profilo d'illegittimità costituzionale (del resto già escluso nel frattempo da questa Corte con l'ordinanza n. 54 del 1988); che, pertanto, il sindacato di legittimità costituzionale non può essere ammesso;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze