Sez. 4, Sentenza n. 5844 del 01/03/1988 Ud. (dep. 17/05/1988) Rv. 178393 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - OBBLIGO DI CALCOLARE LA VELOCITÀ DEL VEICOLO FAVORITO - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ DI ERRORE - ESCLUSIONE - AFFIDAMENTO SULLA RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - OBBLIGO DI CALCOLARE LA VELOCITÀ DEL VEICOLO FAVORITO - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ DI ERRORE - ESCLUSIONE - AFFIDAMENTO SULLA RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ - IRRILEVANZA.*
In tema di precedenza di fatto nel corso della circolazione di veicoli, il conducente tenuto a cedere la precedenza ha l'Obbligo di calcolare con la massima diligenza, senza possibilità di accampare errori, la velocità di avvicinamento del veicolo favorito e non può fare affidamento sulla riduzione di tale velocità - anche se eccessiva o irregolare - potendo soltanto confidare che essa non venga inopinatamente e imprevedibilmente aumentata dopo il reciproco avvistamento. (Conf mass n 152586; (Conf mass n 174514).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)