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Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 27/04/2026 (Rv. 677924-01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Servitù altius non tollendi - Usucapione - Individuazione del dies a quo - Trasformazione dell’opera - Conseguenze - Fattispecie. SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677924-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell'opera, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", decorre un nuovo termine per l'usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante - e, quindi, non cumulabile - il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro).

Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)