diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 11/04/1995 Cc. (dep. 22/05/1995) Rv. 201290 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - In genere | Sequestro probatorio - Fissazione di un termine di durata da parte del tribunale del riesame - Illegittimità - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201290-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - In genere

È illegittima la fissazione, da parte del tribunale del riesame, di un termine di durata del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, prevedendo la legge un termine di efficacia soltanto con riguardo alle misure cautelari personali, nell'ipotesi di cui all'art. 292, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. mentre, per il sequestro, opera semplicemente il disposto di cui all'art. 262, comma primo, cod. proc. pen., secondo il quale le cose assoggettate a sequestro probatorio vanno restituite all'avente diritto quando il mantenimento del sequestro non è più necessario a fini di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)