Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 15/12/1995 Ud. (dep. 28/02/1996) Rv. 204567 - 01
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi | Legge più favorevole - Valutazione in concreto caso per caso - Necessità - Maggiore afflittività della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria, prevista alternativamente - Sussistenza - Quantificazione monetaria minore in caso di conversione della pena detentiva prevista dalla precedente formulazione - Irrilevanza - Fattispecie in tema di inquinamento delle acque - Ecologia.
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicazione della legge più favorevole al reo il giudice deve valutare in concreto, caso per caso, quale sia la soluzione di maggior favore tenendo presente che la pena detentiva è sempre, per sua stessa natura, più grave e meno favorevole della pena pecuniaria, rimanendo a tal fine irrilevante il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen.. La pena detentiva deve perciò essere considerata più afflittiva anche quando dall'eventuale conversione di quest'ultima dovesse derivare una quantificazione pecuniaria inferiore di quella prevista con l'applicazione della pena pecuniaria prevista in alternativa alla detenzione. (Nel caso di specie la corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano, in applicazione del D.L. 17 marzo 1995 n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995 n. 172, applicato all'imputato, condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, una pena pecuniaria, in alternativa a quella detentiva, di entità superiore a quella che sarebbe derivata dalla conversione della pena detentiva irrogata con la sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)