Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche
Testo in vigore al
Art. 14
1. Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.
2. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in localita' Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Art. 15
1. Copia delle domande per esonero del canone demaniale di cui all'art. 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le grandi derivazioni deve essere trasmessa alla provincia interessata.
2. L'esonero parziale o totale del canone viene accordato previa intesa con la provincia interessata.
Art. 16
1. E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali gia' svolte da organi o uffici periferici:
1) funzioni in materia di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui agli articoli 107 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche;
2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
2. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale.
3. In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.
Art. 17
1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attivita' concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.
2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attivita' che cessano sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.
3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.
Art. 18
1. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 19
1. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alle strade statali;
b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessita' dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico:
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
i) alle modalita' di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.
Art. 20
1. Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.
Art. 21
1. I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.
2. I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con deliberazione della giunta provinciale secondo le modalita' stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino approvati con legge ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
Art. 22
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto la legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni:
2. Curon, Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di Vizze, Campo Trens, Selva Molmi, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo, Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto.
3. Nel predetto territorio, con l'entrata in vigore della legge provinciale che approva il piano territoriale di coordinamento o con l'entrata in vigore dei piani urbanistici comunali approvati dalla giunta provinciale previo parere favorevole, nei limiti di competenza, espresso entro termine stabilito con legge provinciale e comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante regionale dell'autorita' militare, i lavori stradali, salvo quanto disposto dal comma successivo, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma quarto dell'art. 3 della legge 1 giugno 1931, n. 886, previsti dai piani stessi, non sono piu' sottoposti all'autorizzazione dell'autorita' militare.
4. Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra' esprimere il suo parere entro 90 giorni.
5. Qualora tale autorita' non si pronunci entro i termini indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.
Art. 23
1. Fino a quando non sara' provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitu' militari, alle commissioni tecniche previste dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggregati, in relazione al disposto degli articoli 5, ultimo comma, e 6, quarto comma, del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, rappresentanti rispettivamente della regione Trentino-Alto Adige o delle province di Trento e di Bolzano, qualora la sfera di attivita' interessata ai sensi delle citate disposizioni competa ai predetti enti, ovvero siano interessate zone di demanio pubblico degli enti medesimi.
Art. 24
1. Ferma la competenza delle province in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi dell'art. 8, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' riservata allo Stato la costruzione di alloggi per propri dipendenti la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio.
Art. 25
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.
2. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.
Art. 26
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 30, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 25, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 27
1. Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione e' trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano.
2. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle province, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.
4. Al personale trasferito ai sensi del comma precedente e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
5. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
6. Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attivita' ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle province, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.
7. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.
8. Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorche' trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o i dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo.
Art. 28
1. Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubblici delle province di Trento e di Bolzano puo' essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia inerenti alle attribuzioni ad essi demandate.
2. L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica, e' autorizzato a portare armi comuni del tipo che verra' stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente.
Art. 29
1. Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. Al fine di assicurare la piu' conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle province immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilita' di mantenere in proprieta' dello Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle province, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.
2. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.
3. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia.
Art. 30
1. Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.
2. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.
3. In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono terme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.
Art. 31
1. Il servizio idrografico, gia' svolto dagli uffici dipendenti dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici, e' disimpegnato - nell'ambito del rispettivo territorio - dalle province di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato.
Art. 32
1. Gli organismi aventi sede presso gli uffici del genio civile di Trento e di Bolzano, la cui attivita' sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle province ai sensi del presente decreto, continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
2. Gli organismi aventi sede presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento cessano di svolgere le funzioni non attinenti ai settori che rimangono di competenza statale ai sensi dell'art. 19.
3. E' fatto salvo quanto disposto con leggi regionali e provinciali istitutive di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.
Art. 33
1. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.
Art. 34
1. Alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo si provvedera' d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamita' riguardi i territori di entrambe le province, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita.