Sez. 6, Sentenza n. 15221 del 10/02/2009 Cc. (dep. 08/04/2009) Rv. 243584 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione - Documenti da allegare alla richiesta - Titolo estradizionale - Sentenza di condanna esecutiva - Dichiarazione dello Stato richiedente circa il carattere esecutivo - Sufficienza - Allegazione in senso contrario - Onere della parte interessata.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, è sufficiente ad attestare il carattere esecutivo di una sentenza di condanna, posta a fondamento di una domanda estradizionale avanzata sulla base della Convenzione europea di estradizione, la dichiarazione formale dello Stato richiedente, dovendo intendersi "le disposizioni di legge applicabili" richieste dall'art. 12, comma secondo lett. c), della medesima convenzione soltanto quelle di natura penale sostanziale. Ne consegue che è onere della parte interessata, di fronte ad una dichiarazione dello Stato richiedente circa il carattere esecutivo della sentenza di condanna, di allegare documentazione di tipo normativo o anche giurisprudenziale in senso contrario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700 com. 2 lett. C, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)