Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali
Testo in vigore al
Art. 6 Art. 8, comma terzo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731
1. Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita' abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare a usarne nei limiti del preuso.
2. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.
Art. 7 Art. 5 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto di esserne riconosciuto autore puo' essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto puo' esser fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 1979, N. 338
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 1979, N. 33810
Art. 10 Art. 12 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facolta', altresi', di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
2. Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.
3. I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese.
Art. 10-bis
1. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.
2. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
3. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto.
Art. 11 Art. 13 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10 bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000.
Titolo II. Oggetto e titolare del brevetto.
Capo I. Oggetto del brevetto.
Art. 12 Art. 14 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciali e i programmi di elaboratori;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.
4. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
Art. 13 Art. 4 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
2. Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Art. 14 Art. 16, comma primo e terzo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi.
4. Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una nuova utilizzazione.
Art. 15 Art. 17 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Per l'applicazione dell'art. 14, una divulgazione della invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni".
3. Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novita' di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
Art. 16 Art. 18, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Un'invenzione e' considerata come implicante una attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.
Art. 17 Art. 18, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Una invenzione e' considerata atta ad avere una applicazione, industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.10
Capo II. Titolare del brevetto.
Art. 18 Art. 21 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto e' disposto nei successivi articoli 23, 24 e 26.
Art. 19 Art. 7 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Il richiedente il brevetto per invenzione industriale puo' designare nella domanda una o piu' persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.
2. Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto, purche' l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio centrale prima della concessione del brevetto stesso.
Art. 20 Art. 6 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 49 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731
1. Se l'invenzione industriale e' dovuta a piu' autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione.
2. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di piu' persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.
Art. 21 Art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Lo straniero puo' ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.
2. Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.
Art. 22 Art. 8 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio centrale dei brevetti, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.
Art. 23 Art. 22 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza dell'invenzione.
Art. 24 Art. 23, comma primo, secondo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui e' addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
2. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
3. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Art. 25 Art. 23, comma quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalita', provvede un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.8
2. Se l'inventore e' un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del Collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalita', con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa.