Sez. 2 - , Sentenza n. 1646 del 23/01/2017 (Rv. 642474 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Costituzione della servitù - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Domanda rivolta a tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE
La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, poichè solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c.; ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)