Sez. 2 - , Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO | Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno, superiori ai costi correnti - Rimborsabilità per la parte corrispondente ai prezzi correnti di mercato - Limiti - Fatture - Mezzo di prova idoneità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO
In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)