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Sez. 6, Sentenza n. 5176 del 19/12/1997 Cc. (dep. 10/03/1998) Rv. 210587 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI | Estradizione dall'estero - Decorrenza del termine di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. - Dal giorno della consegna alle autorità italiane - Imputato già interrogato per rogatoria - Necessità di acquisizione nel detto termine del verbale di interrogatorio.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210587-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI

In materia di estradizione dall'estero, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio dell'arrestato, finalizzato alla verifica da parte del giudice italiano della permanenza delle condizioni di applicabilità della misura e delle esigenze cautelari, va calcolato dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali; qualora l'imputato sia già stato interrogato per rogatoria all'estero è comunque indispensabile che entro il termine suddetto il giudice italiano prenda cognizione dell'interrogatorio al fine di effettuare la detta verifica.(v. Corte Cost. 3.4.1997, n.77)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)