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Sez. 2, Sentenza n. 7559 del 10/04/1974 Ud. (dep. 25/10/1974) Rv. 088670 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - INSIEME CON LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO - VIZI DELLA SOLA ORDINANZA CONTUMACIALE E VIZI CHE INVESTANO IL RAPPORTO PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1974-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/88670-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - INSIEME CON LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO - VIZI DELLA SOLA ORDINANZA CONTUMACIALE E VIZI CHE INVESTANO IL RAPPORTO PROCESSUALE.*

L'Obbligo della specifica impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, come di ogni altra ordinanza dibattimentale, insieme con la sentenza che definisce il giudizio, e operante nell'ipotesi che venga denunziato un vizio proprio dell'atto (quale la nullita del provvedimento dipendente dall'errata valutazione dell'impedimento dell'imputato a comparire o dalla omessa motivazione al riguardo); non sussiste, invece, limitazione alcuna (onde sono consentiti il riesame e la pronunzia di nullita dell'ordinanza, anche in caso di impugnazione della sola sentenza), allorquando la illegittimita della dichiarazione di contumacia venga fatta valere con riferimento a vizi che investano la ritualita della vocatio in indicium e a nullita che incidano sulla Costituzione del rapporto processuale dibattimentale, e quindi concernenti questioni che avrebbero dovuto essere rilevate di ufficio dal giudice anteriore. (Conf 125878, 125832, 124966, 124643/1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)