Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 84 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1605
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Assistenza e previdenza
- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, artt. 21 e 27
- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 27
- Nuovo esame della rilevanza
- Necessità
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Quando, nelle more di un giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza con la quale si impugnano alcuni articoli di legge, la Corte costituzionale dichiari - in relazione ed altro giudizio - l'illegittimità costituzionale di uno di tali articoli, vanno restituiti gli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza, reso necessario dalla sopravvenuta cessazione di efficacia di una delle disposizioni impugnate. (Nella specie, era stata sollevata con ordinanza del 27 aprile 1961, questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed agli artt. 70 e 76 della Costituzione. Con sentenza n. 28 del 23-27 maggio 1961, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del D.P.R. citato, in relazione all'art. 37 della stessa legge).
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1961 dalla Corte di appello di Messina nel procedimento civile vertente tra Villari Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 99 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
udito l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
punto 1
Ritenuto che la Corte dia appello di Messina con ordinanza del 27 aprile 1961 rimetteva a questa Corte gli atti del procedimento promosso da Villari Giuseppe contro l'I. N. P. S. per il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;
punto 2
Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte, con sentenza n. 28 del 23-27 maggio 1961, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 27 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1957, n. 218;
punto 3
Considerato che occorre che la Corte riesamini la rilevanza della proposta questione di costituzionalità, in relazione al giudizio di merito precisando, altresì, i termini della controversia;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
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