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Sez. 3, Sentenza n. 8162 del 23/05/2003 (Rv. 563467 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Notificazione dell'atto riassuntivo de processo a seguito di interruzione - Necessità - Estensione al contumace - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563467-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)